Articolo 5
 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
            in materia di tutela del patrimonio culturale

  1.  Le  regioni,  nonche'  i  comuni,  le citta' metropolitane e le
province,  di  seguito denominati "altri enti pubblici territoriali",
cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in
conformita'  a  quanto  disposto dal Titolo I della Parte seconda del
presente codice.
  2.  Le  funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano
ad  oggetto  manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli,
raccolte  librarie  non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla
tutela  statale,  nonche'  libri, stampe e incisioni non appartenenti
allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
  3.  Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  seguito  denominata
"Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni
di  tutela  anche  su  raccolte  librarie  private,  nonche' su carte
geografiche,   spartiti   musicali,  fotografie,  pellicole  o  altro
materiale   audiovisivo,   con   relativi  negativi  e  matrici,  non
appartenenti allo Stato.
  4.  Nelle  forme  previste dal comma 3 e sulla base dei principi di
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori
forme  di  coordinamento  in  materia di tutela con le regioni che ne
facciano richiesta.
  5.  Gli  accordi o le intese possono prevedere particolari forme di
cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
  6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono
conferite  alle  regioni  secondo  le  disposizioni di cui alla Parte
terza del presente codice.
  7.  Relativamente  alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il
Ministero  esercita  le  potesta'  di  indirizzo  e di vigilanza e il
potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.