Articolo 6
               Valorizzazione del patrimonio culturale

  1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina  delle  attivita'  dirette  a promuovere la conoscenza del
patrimonio  culturale  e  ad  assicurare  le  migliori  condizioni di
utilizzazione  e  fruizione  pubblica  del  patrimonio  stesso.  Essa
comprende  anche  la  promozione  ed  il sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio culturale.
  2.  La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela
e tali da non pregiudicarne le esigenze.
  3.  La  Repubblica  favorisce  e  sostiene  la  partecipazione  dei
soggetti  privati,  singoli  o  associati,  alla  valorizzazione  del
patrimonio culturale.