Articolo 9 
                Beni culturali di interesse religioso 
 
   1. Per i beni culturali di  interesse  religioso  appartenenti  ad
enti ed istituzioni della Chiesa cattolica  o  di  altre  confessioni
religiose, il Ministero e,  per  quanto  di  competenza,  le  regioni
provvedono, relativamente alle esigenze di culto,  d'accordo  con  le
rispettive autorita'. 
   2. Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle  intese
concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione  del
Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate
sulla base delle intese sottoscritte  con  le  confessioni  religiose
diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo  8,  comma  3,  della
Costituzione. 
 
          Note all'art. 9:
              -  L'art. 12 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio
          1984,  che  apporta modificazioni al Concordato lateranense
          dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa
          Sede,  ratificato  e  reso  esecutivo con la legge 25 marzo
          1985,  n.  121,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, dispone:
              «Art.  12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana,
          nel  rispettivo  ordine,  collaborano  per  la  tutela  del
          patrimonio  storico  ed  artistico.  Al fine di armonizzare
          l'applicazione  della  legge  italiana  con  le esigenze di
          carattere  religioso, gli organi competenti delle due Parti
          concorderanno  opportune  disposizioni per la salvaguardia,
          la   valorizzazione  e  il  godimento  dei  beni  culturali
          d'interesse  religioso  appartenenti  ad enti e istituzioni
          ecclesiastiche.  La  conservazione e la consultazione degli
          archivi   d'interesse   storico  e  delle  biblioteche  dei
          medesimi  enti  e  istituzioni saranno favorite e agevolate
          sulla  base  di  intese  tra  i competenti organi delle due
          Parti.
              2.  La  Santa  Sede  conserva  la  disponibilita' delle
          catacombe  cristiane  esistenti  nel  suolo di Roma e nelle
          altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente
          della  custodia,  della manutenzione e della conservazione,
          rinunciando  alla disponibilita' delle altre catacombe. Con
          l'osservanza  delle  leggi  dello  Stato  e fatti salvi gli
          eventuali  diritti  di  terzi, la Santa Sede puo' procedere
          agli  scavi  occorrenti  ed  al  trasferimento  delle sacre
          reliquie».
              -   L'art.   8   della  Costituzione  della  Repubblica
          italiana,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - edizione
          straordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
              «Art.   8.   -  Tutte  le  confessioni  religiose  sono
          egualmente libere davanti alla legge.
              Le  confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
          diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
              I  loro  rapporti  con lo Stato sono regolati per legge
          sulla base di intese con le relative rappresentanze».