Art. 4. 
 
                 Accertamento violazioni e sanatoria 
 
  1. L'autorita' incaricata del controllo deve indicare  nel  verbale
di accertamento delle  violazioni  di  cui  al  presente  decreto  le
carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento  necessarie  per
assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute
nel presente capo. 
  2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di  un
detentore di animali, l'autorita' che effettua il controllo, nel caso
accerti  l'esistenza  di  violazioni  che   possano   essere   sanate
garantendo  comunque  una  sicura  identificazione   degli   animali,
prescrive al detentore gli adempimenti  necessari  per  una  completa
regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine  non
superiore a quindici giorni, fermi  restando  gli  eventuali  termini
inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il  detentore  degli
animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorita'  per
la regolarizzazione entro il termine fissato,  le  sanzioni  relative
alle violazioni riscontrate sono estinte.