Art. 2 Nuovi stipendi 1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: ===================================================================== Livelli| Incrementi mensili lordi |Stipendi tabellari annui lordi | (Euro) | (Euro) ===================================================================== IX | 33,90| 14.844,14 --------------------------------------------------------------------- VIII | 30,86| 13.013,64 --------------------------------------------------------------------- VII-bis| 29,53| 12.216,25 --------------------------------------------------------------------- VII | 28,19| 11.421,14 --------------------------------------------------------------------- VI-bis | 27,00| 10.703,57 --------------------------------------------------------------------- VI | 25,81| 9.984,79 --------------------------------------------------------------------- V | 24,28| 9.067,95 --------------------------------------------------------------------- 2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate: ===================================================================== Qualifiche |Parametro| Stipendi annui lordi dal | | 1° gennaio 2005 (Euro) ===================================================================== Vice questore aggiunto e | | qualifiche equiparate | 150,00| 23.175,00 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e qualifiche| | equiparate | 144,50| 22.325,25 --------------------------------------------------------------------- Commissario e qualifiche | | equiparate | 139,00| 21.475,50 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e qualifiche| | equiparate | 133,25| 20.587,13 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore SUPS | | sostituto commissario e | | qualifiche equiparate | 139,00| 21.475,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore SUPS (con| | 8 anni nella qualifica) e | | qualifiche equiparate | 135,50| 20.934,75 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore SUPS e | | qualifiche equiparate | 133,00| 20.548,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e qualifiche | | equiparate | 128,00| 19.776,00 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche | | equiparate | 124,00| 19.158,00 --------------------------------------------------------------------- Vice Ispettore e qualifiche | | equiparate | 120,75| 18.655,88 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo (con 8 | | anni nella qualifica) e | | qualifiche equiparate | 122,50| 18.926,25 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e | | qualifiche equiparate | 120,25| 18.578,63 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e qualifiche | | equiparate | 116,25| 17.960,63 --------------------------------------------------------------------- Vice Sovrintendente e | | qualifiche equiparate | 112,25| 17.342,63 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo (con 8 anni | | nella qualifica) e qualifiche| | equiparate | 113,50| 17.535,75 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e qualifiche | | equiparate | 111,50| 17.226,75 --------------------------------------------------------------------- Assistente e qualifiche | | equiparate | 108,00| 16.686,00 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e qualifiche | | equiparate | 104,50| 16.145,25 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate | 101,25| 15.643,13 --------------------------------------------------------------------- 3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1. 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.". Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3: "3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: +============================+================+=======================+ |livello V |Euro | 8.776,59 | +============================+================+=======================+ |livello VI |Euro | 9.675,07 | +----------------------------+----------------+-----------------------+ |livello VI-bis |Euro | 10.379,57 | +----------------------------+----------------+-----------------------+ |livello VII |Euro | 11.082,86 | +----------------------------+----------------+-----------------------+ |livello VII-bis |Euro | 11.861,89 | +----------------------------+----------------+-----------------------+ |livello VIII |Euro | 12.643,32 | +----------------------------+----------------+-----------------------+ |livello IX |Euro | 14.437,35}.| +----------------------------+----------------+-----------------------+ - Si riportano gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nonche' la tabella 3 allegata al medesimo decreto: "Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2. 5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.". "Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7. 4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato e' attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro. 7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle anticipazioni stipendiali di cui all'art. 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale gia' collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.". Parte di provvedimento in formato grafico - La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: "Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.", delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. - La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.". Si riporta il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11: "Art. 2 (Armonizzazione). - 1 - 8 (Omissis). 9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero. 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. 11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: "Art. 2 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile. 2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per certo del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.".