Art. 2 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle  Forze  di
Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo  3,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.  164,
sono incrementati delle misure  mensili  lorde  e  rideterminati  nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
    

=====================================================================
Livelli| Incrementi mensili lordi     |Stipendi tabellari annui lordi
       |        (Euro)                |            (Euro)
=====================================================================
IX     |                         33,90|                     14.844,14
---------------------------------------------------------------------
VIII   |                         30,86|                     13.013,64
---------------------------------------------------------------------
VII-bis|                         29,53|                     12.216,25
---------------------------------------------------------------------
VII    |                         28,19|                     11.421,14
---------------------------------------------------------------------
VI-bis |                         27,00|                     10.703,57
---------------------------------------------------------------------
VI     |                         25,81|                      9.984,79
---------------------------------------------------------------------
V      |                         24,28|                      9.067,95
---------------------------------------------------------------------

    
2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del  punto  parametrale,  stabilito
dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.
193,  e'  fissato  in  euro  154,50  annui  lordi.   Il   trattamento
stipendiale del personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
civile, individuato nella tabella  3  allegata  al  medesimo  decreto
legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde  di
seguito indicate: 
 
    


=====================================================================
Qualifiche                   |Parametro|  Stipendi annui lordi dal
                             |         |   1° gennaio 2005 (Euro)
=====================================================================
Vice questore aggiunto e     |         |
qualifiche equiparate        |   150,00|                    23.175,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e qualifiche|         |
equiparate                   |   144,50|                    22.325,25
---------------------------------------------------------------------
Commissario e qualifiche     |         |
equiparate                   |   139,00|                    21.475,50
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e qualifiche|         |
equiparate                   |   133,25|                    20.587,13
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore SUPS     |         |
sostituto commissario e      |         |
qualifiche equiparate        |   139,00|                    21.475,50
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore SUPS (con|         |
8 anni nella qualifica) e    |         |
qualifiche equiparate        |   135,50|                    20.934,75
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore SUPS e   |         |
qualifiche equiparate        |   133,00|                    20.548,50
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e qualifiche  |         |
equiparate                   |   128,00|                    19.776,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche       |         |
equiparate                   |   124,00|                    19.158,00
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e qualifiche  |         |
equiparate                   |   120,75|                    18.655,88
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo (con 8   |         |
anni nella qualifica) e      |         |
qualifiche equiparate        |   122,50|                    18.926,25
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e        |         |
qualifiche equiparate        |   120,25|                    18.578,63
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e qualifiche  |         |
equiparate                   |   116,25|                    17.960,63
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente e        |         |
qualifiche equiparate        |   112,25|                    17.342,63
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo (con 8 anni  |         |
nella qualifica) e qualifiche|         |
equiparate                   |   113,50|                    17.535,75
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e qualifiche |         |
equiparate                   |   111,50|                    17.226,75
---------------------------------------------------------------------
Assistente e qualifiche      |         |
equiparate                   |   108,00|                    16.686,00
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e qualifiche   |         |
equiparate                   |   104,50|                    16.145,25
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche          |         |
equiparate                   |   101,25|                    15.643,13
---------------------------------------------------------------------

    
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi 
attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1. 
  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2,  per
la  quota  parte  relativa   all'indennita'   integrativa   speciale,
conglobata dal 1°  gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base  pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8  agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal  personale
in servizio all'estero. 
  5. Gli importi stabiliti dai  commi  1  e  2  assorbono  l'elemento
provvisorio  della  retribuzione  previsto,  in   caso   di   vacanza
contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. 
 
    

   Note all'art. 2:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
          2002, n. 164, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per
          le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
          biennio   economico   2002-2003.".   Si  riporta  il  testo
          dell'art. 3, comma 3:
              "3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime
          derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

+============================+================+=======================+
|livello V                   |Euro            |             8.776,59  |
+============================+================+=======================+
|livello VI                  |Euro            |             9.675,07  |
+----------------------------+----------------+-----------------------+
|livello VI-bis              |Euro            |            10.379,57  |
+----------------------------+----------------+-----------------------+
|livello VII                 |Euro            |            11.082,86  |
+----------------------------+----------------+-----------------------+
|livello VII-bis             |Euro            |            11.861,89  |
+----------------------------+----------------+-----------------------+
|livello VIII                |Euro            |            12.643,32  |
+----------------------------+----------------+-----------------------+
|livello IX                  |Euro            |            14.437,35}.|
+----------------------------+----------------+-----------------------+

              - Si   riportano   gli   articoli 2  e  3  del  decreto
          legislativo  30 maggio  2003,  n. 193, nonche' la tabella 3
          allegata al medesimo decreto:
              "Art.  2  (Sistema  dei  parametri stipendiali). - 1. A
          decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art.
          1  sono  attribuiti  i parametri stipendiali indicati nelle
          tabelle  1  e  2,  che  costituiscono  parte integrante del
          presente   decreto,   con   contestuale   soppressione  dei
          previgenti livelli stipendiali.
              2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica
          o  nel  grado  sono  attribuiti dopo otto anni di effettivo
          servizio nella stessa qualifica o grado.
              3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005  il trattamento
          stipendiale  e'  determinato dal prodotto tra il valore del
          punto  di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1
          e 2.
              4.  In  sede di prima applicazione del presente decreto
          il  valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15
          annui  lordi  e  l'attribuzione  dei  parametri  di  cui al
          comma 1   avviene  in  base  alle  qualifiche  o  ai  gradi
          rivestiti,   nonche'   alle  posizioni  di  provenienza  al
          1° gennaio  2005,  individuate  nelle tabelle 3, 4 e 5, che
          costituiscono  parte integrante del presente decreto. Nelle
          medesime  tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui
          lordi  alla  stessa data in applicazione del sistema di cui
          al  presente  articolo,  salvo quanto previsto dall'art. 6,
          comma 2.
              5.  Fermi  restando  i parametri stabiliti dal presente
          decreto,  la  determinazione  dei miglioramenti stipendiali
          derivanti  dai  rinnovi  degli  accordi  sindacali  e dalle
          procedure   di   concertazione,  a  decorrere  dal  biennio
          2004-2005,  si  effettua  aumentando il valore del punto di
          parametro.".
              "Art.    3   (Effetti   del   sistema   dei   parametri
          stipendiali).  -  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello
          stipendio  basato  sul sistema dei parametri confluiscono i
          valori   stipendiali   correlati  ai  livelli  retributivi,
          l'indennita'  integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
          aggiuntivi,  nonche'  gli  emolumenti pensionabili indicati
          nelle tabelle 3, 4 e 5.
              2.   Il   conglobamento   dell'indennita'   integrativa
          speciale  nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la
          base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla
          legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e
          dell'applicazione   dell'art.   2,  comma 10,  della  legge
          8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti
          sul  trattamento  complessivo  fruito, in base alle vigenti
          disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
              3.  Ai  fini dell'applicazione del comma 2 si considera
          l'indennita'  integrativa speciale in godimento nei livelli
          retributivi  di  provenienza  negli  importi indicati nelle
          tabelle 6 e 7.
              4.  Nello  stipendio di cui al comma 1 non confluiscono
          la  retribuzione  individuale  di  anzianita'  maturata  al
          1° gennaio  2005,  l'assegno  funzionale  e  gli emolumenti
          diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
              5.  Fermo  restando  quanto  previsto dal comma  2, gli
          stipendi  di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima
          mensilita',   sul   trattamento  ordinario  di  quiescenza,
          normale  e  privilegiato,  sulla  indennita' di buonuscita,
          sull'assegno  alimentare  previsto dall'art. 82 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957, n. 3,
          sull'equo   indennizzo,   sulle  ritenute  previdenziali  e
          assistenziali  e  relativi contributi, compresi la ritenuta
          in  conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per
          i  dipendenti  dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP) e i
          contributi di riscatto.
              6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso
          a  qualifiche  o  gradi  superiori  di  ruoli  diversi  che
          comporta  l'attribuzione di un parametro inferiore a quello
          in  godimento,  al  personale  interessato e' attribuito un
          assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita'
          di  buonuscita  e della base pensionabile di cui alla legge
          29 aprile  1976,  n.  177,  e  successive modificazioni, da
          riassorbire  all'atto  della promozione alla qualifica o al
          grado  superiore,  pari  alla  differenza  tra lo stipendio
          relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel
          nuovo parametro.
              7.  La  corresponsione  degli  stipendi,  nonche' delle
          anticipazioni  stipendiali  di  cui  all'art.  5, derivanti
          dall'applicazione  del  presente  decreto,  avviene, in via
          provvisoria  e  salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'art. 172
          della legge 11 luglio 1980, n. 312.
              8.  Le disposizioni del presente decreto, ai fini della
          determinazione  dell'indennita'  di  ausiliaria,  di cui al
          decreto  legislativo  30 aprile  1997,  n.  165,  non hanno
          effetto  nei  confronti  del  personale  gia'  collocato in
          ausiliaria al 2 gennaio 2005.".

    
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
    

              - La  legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: "Collegamento
          delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica delle
          retribuzioni.  Miglioramento  del trattamento di quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
          degli istituti di previdenza.", delle norme sul trattamento
          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
              - La  legge  8 agosto  1995, n. 335, reca: "Riforma del
          sistema  pensionistico  obbligatorio  e complementare.". Si
          riporta il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11:
              "Art. 2 (Armonizzazione). - 1 - 8 (Omissis).
              9.  Con  effetto  dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
          delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1 del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
          forme  di  previdenza esclusive dell'assicurazione generale
          obbligatoria,  nonche' per le altre categorie di dipendenti
          iscritti  alle predette forme di previdenza, si applica, ai
          fini   della   determinazione  della  base  contributiva  e
          pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
          e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del
          Ministro   del   tesoro   sono   definiti   i  criteri  per
          l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni
          comunque  denominati  corrisposti ai dipendenti in servizio
          all'estero.
              10.  Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
          15  della  legge  23 dicembre  1994,  n. 724, in materia di
          assoggettamento   alla   ritenuta   in  conto  entrate  del
          Ministero  del  tesoro  della  quota di maggiorazione della
          base  pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto  dagli  articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
          1976,  n.  177,  rispettivamente,  per il personale civile,
          militare,  ferroviario  e per quello previsto dall'art. 15,
          comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
              11.  La retribuzione definita dalle disposizioni di cui
          ai  commi  9  e  10 concorre alla determinazione delle sole
          quote  di  pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera
          b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
              "Art.  2  (Ambito  di  applicazione  e durata). - 1. Il
          presente  titolo  si  applica  alla  Polizia ad ordinamento
          civile.
              2.   Il   presente   titolo  concerne  il  periodo  dal
          1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa,
          dal  1° gennaio  2002  al  31 dicembre  2003  per  la parte
          economica.
              3.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
          mesi  dalla  data  di  scadenza  della  parte economica del
          presente  decreto,  al  personale delle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile  e'  corrisposto,  a  partire  dal mese
          successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari
          al  trenta  per  certo del tasso di inflazione programmato,
          applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa
          l'indennita'  integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi
          di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
          per  cento  del  tasso di inflazione programmato e cessa di
          essere  erogato  dalla  decorrenza  degli effetti economici
          previsti  dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
          emanato  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1, lettera a), del
          decreto sulle procedure.".