Art. 2. 
               Uso commerciale delle unita' da diporto 
 
  1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando: 
    a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio; 
    b)  e'  utilizzata   per   l'insegnamento   professionale   della
navigazione da diporto; 
    c) e' utilizzata da  centri  di  immersione  e  di  addestramento
subacqueo  come  unita'  di  appoggio  per  i  praticanti  immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 
  2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi  da
diporto  e'  annotata  nei  relativi  registri  di  iscrizione,   con
l'indicazione delle attivita' svolte e  dei  proprietari  o  armatori
delle unita', imprese individuali o societa', esercenti  le  suddette
attivita' commerciali e degli  estremi  della  loro  iscrizione,  nel
registro  delle  imprese  della  competente  camera   di   commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Gli  estremi  dell'annotazione
sono riportati sulla licenza di navigazione. 
  3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte  con  unita'
da diporto battenti bandiera di uno dei  Paesi  dell'Unione  europea,
l'esercente presenta  all'autorita'  marittima  o  della  navigazione
interna con giurisdizione sul  luogo  in  cui  l'unita'  abitualmente
staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita',
il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli
estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate
e di responsabilita' civile verso terzi  e  della  certificazione  di
sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e  vistata
dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo. 
  4. Le unita' da diporto di cui al  comma  1,  lettera  a),  possono
essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.