Art. 3. 
                          Unita' da diporto 
  1. Le  costruzioni  destinate  alla  navigazione  da  diporto  sono
denominate: 
    a) unita' da diporto: si intende ogni  costruzione  di  qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla  navigazione
da diporto; 
    b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate
EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e  delle  imbarcazioni
da diporto; 
    c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con  scafo  di
lunghezza superiore a  dieci  metri  e  fino  a  ventiquattro  metri,
misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b); 
    d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a  remi,
o con scafo di lunghezza pari o inferiore  a  dieci  metri,  misurata
secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).