Art. 10. 
                    Altri obblighi dei detentori 
 
  1. Il detentore della sorgente deve altresi': 
    a) verificare, ad  intervalli  di  tempo  indicati  dal-l'esperto
qualificato, la  presenza  e  le  buone  condizioni  apparenti  della
sorgente  e,  ove  ritenuto  necessario,  degli  impianti   e   delle
apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione
o di stoccaggio; 
    b) verificare il  rispetto  delle  procedure  gestionali  di  cui
all'articolo 3, comma 3, lettera e); 
    c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui  all'articolo
3, comma 3, lettera c), e  ferma  restando  l'eventuale  applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 100, commi 1 e 2,  del  citato
decreto legislativo n. 230 del 1995, l'integrita' della sorgente dopo
ogni  evento  incidentale,  compreso  l'incendio,  che  possa  averla
danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente; 
    d) restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la
sorgente al fabbricante o al fornitore  o  trasferirla  ad  un  altro
utilizzatore o ad un impianto riconosciuto o al Gestore del  Servizio
integrato o all'Operatore nazionale; 
    e) comunicare senza ritardo, ai sensi dell'articolo 92 del citato
decreto legislativo n. 230  del  1995,  gli  eventi  incidentali  che
abbiano comportato l'esposizione  di  un  lavoratore  o  di  un'altra
persona, derivanti da sorgente o parte di essa  rimasta  bloccata  in
posizione non schermata,  o  da  un  malfunzionamento  o  da  mancato
funzionamento, anche dovuto ad  azioni  volontarie,  dei  sistemi  di
sicurezza e di controllo, o da perdita della tenuta della sorgente  o
da  altri  eventi  riguardanti  la  sorgente,  quali   sollecitazioni
meccaniche o termiche. 
 
          Nota all'art. 10:
              - Gli  articoli 92 e 100 del citato decreto legislativo
          n. 230 del 1995, cosi' recitano:
              «Art.  100  (Significativi  incrementi  del  rischio di
          contaminazione   dell'ambiente   e   di  esposizione  delle
          persone). - 1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno
          del   perimetro   di  una  installazione  o  nel  corso  di
          un'operazione  di trasporto, una contaminazione radioattiva
          non   prevista  o,  comunque,  un  evento  accidentale  che
          comporti   un   significativo  incremento  del  rischio  di
          esposizione  delle persone, l'esercente, ovvero il vettore,
          richiedendo  ove  necessario tramite il prefetto competente
          per  territorio  l'ausilio  delle  strutture  di protezione
          civile,   deve   prendere   le  misure  idonee  ad  evitare
          l'aggravamento del rischio.
              2.  Ove  l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio
          di   diffusione   della   contaminazione   o   comunque  di
          esposizione   delle   persone   all'esterno  del  perimetro
          dell'installazione   l'esercente   deve   darne   immediata
          comunicazione  al  prefetto  e  agli  organi  del  Servizio
          sanitario  nazionale  competenti  per  territorio  che,  in
          relazione  al  livello  del rischio, ne danno comunicazione
          all'ANPA.
              3.  Fermo  restando  quanto  disposto  all'art.  25, le
          disposizioni  previste  ai  commi 1  e 2 si applicano anche
          alle  installazioni  e  alle  operazioni  di  trasporto non
          soggette    alle   disposizioni   del   presente   decreto,
          all'interno  o  nel  corso  delle  quali  l'esercente  o il
          vettore  venga  a  conoscenza  di  eventi  accidentali  che
          coinvolgano   materie   radioattive,   e   determinino   le
          situazioni di cui agli stessi commi.».
              «Art.   92   (Segnalazione  di  incidenti,  esposizioni
          rilevanti  e  malattie  professionali).  -  1. Il datore di
          lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo e comunque
          entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del
          lavoro  ed  agli  organi  del Servizio sanitario nazionale,
          competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle
          attivita' previste dall'art. 59, nonche' le esposizioni che
          abbiano  comportato  il  superamento di valori stabiliti ai
          sensi dell'art. 96.
              2.  Entro  tre  giorni  dal  momento  in  cui  ne abbia
          effettuato   la   diagnosi   il   medico   deve  comunicare
          all'Ispettorato  provinciale  del  lavoro e agli organi del
          Servizio  sanitario  nazionale  competenti per territorio i
          casi di malattia professionale.
              3.   I  medici,  le  strutture  sanitarie  pubbliche  e
          private,  nonche' gli istituti previdenziali o assicurativi
          pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro
          ritenute  causate da esposizione lavorativa alle radiazioni
          ionizzanti,  trasmettono  all'ISPESL  copia  della relativa
          documentazione  clinica  ovvero  anatomopatologica e quella
          inerente l'anamnesi lavorativa.
              4.  L'ISPESL  inserisce nell'archivio nominativo di cui
          all'art.  71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
          1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3.».