Art. 10. Altri obblighi dei detentori 1. Il detentore della sorgente deve altresi': a) verificare, ad intervalli di tempo indicati dal-l'esperto qualificato, la presenza e le buone condizioni apparenti della sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione o di stoccaggio; b) verificare il rispetto delle procedure gestionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e); c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), e ferma restando l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, l'integrita' della sorgente dopo ogni evento incidentale, compreso l'incendio, che possa averla danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente; d) restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la sorgente al fabbricante o al fornitore o trasferirla ad un altro utilizzatore o ad un impianto riconosciuto o al Gestore del Servizio integrato o all'Operatore nazionale; e) comunicare senza ritardo, ai sensi dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, gli eventi incidentali che abbiano comportato l'esposizione di un lavoratore o di un'altra persona, derivanti da sorgente o parte di essa rimasta bloccata in posizione non schermata, o da un malfunzionamento o da mancato funzionamento, anche dovuto ad azioni volontarie, dei sistemi di sicurezza e di controllo, o da perdita della tenuta della sorgente o da altri eventi riguardanti la sorgente, quali sollecitazioni meccaniche o termiche.
Nota all'art. 10: - Gli articoli 92 e 100 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recitano: «Art. 100 (Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone). - 1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo ove necessario tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile, deve prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio. 2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA. 3. Fermo restando quanto disposto all'art. 25, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.». «Art. 92 (Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali). - 1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del Servizio sanitario nazionale, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attivita' previste dall'art. 59, nonche' le esposizioni che abbiano comportato il superamento di valori stabiliti ai sensi dell'art. 96. 2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale. 3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3.».