Art. 6. 
     Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti 
 
  1. In caso di conferimento di sorgenti dismesse ad  un  gestore  di
impianto riconosciuto questi: 
    a) verifica la rispondenza della sorgente tra  quanto  dichiarato
dal detentore che conferisce  la  sorgente  e  quanto  effettivamente
ricevuto sulla base della normativa tecnica nazionale ed  europea  in
vigore; 
    b) riceve la sorgente  dismessa  secondo  le  modalita'  definite
nella normativa tecnica nazionale. 
  2. Il gestore di cui al comma 1 e' tenuto al  rispetto  delle  sole
disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 8. 
  3. In caso  di  conferimento  di  sorgenti  dismesse  all'Operatore
nazionale,  l'accettazione  da  parte  di  quest'ultimo  comporta  il
trasferimento della proprieta' della sorgente stessa.