Art. 6. Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti 1. In caso di conferimento di sorgenti dismesse ad un gestore di impianto riconosciuto questi: a) verifica la rispondenza della sorgente tra quanto dichiarato dal detentore che conferisce la sorgente e quanto effettivamente ricevuto sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in vigore; b) riceve la sorgente dismessa secondo le modalita' definite nella normativa tecnica nazionale. 2. Il gestore di cui al comma 1 e' tenuto al rispetto delle sole disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 8. 3. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il trasferimento della proprieta' della sorgente stessa.