Art. 7. 
                        Libretto di sorgente 
 
  1. Ogni sorgente di cui all'allegato I  deve  essere  corredata  di
apposito libretto di sorgente. Il detentore custodisce il libretto di
sorgente e annota i dati di cui all'allegato III, nonche': 
    a) i  risultati  delle  prove  e  delle  manutenzioni  periodiche
effettuate sulla sorgente  e  sulle  apparecchiature  necessarie  per
l'utilizzo della stessa; 
    b)  gli  eventi  anomali  ed   i   malfunzionamenti   riscontrati
relativamente alla sorgente  ed  alle  apparecchiature  di  cui  alla
lettera a); 
    c) i luoghi di utilizzazione. 
  2. Il libretto di sorgente accompagna la  sorgente  stessa  durante
tutto il suo utilizzo  ed  e'  aggiornato  dal  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 3, lettera a). 
  3. In caso di trasferimento della sorgente nel territorio italiano,
il libretto di sorgente e' consegnato al  successivo  detentore,  ivi
compresi gli impianti riconosciuti di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera i); il detentore sottoscrive in ogni pagina  il  libretto  di
sorgente prima del trasferimento e  ne  trattiene  copia  per  almeno
cinque anni.