Art. 7. Libretto di sorgente 1. Ogni sorgente di cui all'allegato I deve essere corredata di apposito libretto di sorgente. Il detentore custodisce il libretto di sorgente e annota i dati di cui all'allegato III, nonche': a) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della stessa; b) gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati relativamente alla sorgente ed alle apparecchiature di cui alla lettera a); c) i luoghi di utilizzazione. 2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente stessa durante tutto il suo utilizzo ed e' aggiornato dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). 3. In caso di trasferimento della sorgente nel territorio italiano, il libretto di sorgente e' consegnato al successivo detentore, ivi compresi gli impianti riconosciuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i); il detentore sottoscrive in ogni pagina il libretto di sorgente prima del trasferimento e ne trattiene copia per almeno cinque anni.