Art. 8. 
                  Registro delle sorgenti detenute 
 
  1. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la
disponibilita',   anche   a   titolo    di    pratiche    comportanti
l'effettuazione  di  commercio  senza  detenzione,  nel  quale   sono
riportate  le  informazioni,  relative  ad  ogni  sorgente,  indicate
nell'allegato III, integrate con il numero di catalogo  IAEA,  ove  a
sua conoscenza.  Il  registro  puo'  essere  tenuto  sotto  forma  di
archivio informatico oppure puo' constare di schede di  registrazione
conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta  le
informazioni previste nell'allegato III. 
  2. Il detentore deve: 
    a) istituire il registro delle  sorgenti  detenute  entro  trenta
giorni dal momento in cui ha la disponibilita' della prima sorgente; 
    b) tenere aggiornato il registro, riportando su di esso tutte  le
variazioni inerenti alla situazione delle sorgenti delle quali ha  la
disponibilita', entro trenta giorni dal momento in cui le  variazioni
si verificano; 
    c)  custodire  con  cura  il  registro  in  armadi  o   strutture
resistenti al fuoco; 
    d) effettuare, se il registro e' tenuto sotto forma  di  archivio
informatico,  almeno  due  copie  del  registro  stesso  su  supporti
informatici diversi da quello su cui esso e' memorizzato; 
    e) in caso di variazioni, la periodicita' di effettuazione  delle
copie di cui alla lettera d) non puo' comunque essere superiore a  un
mese;   una    periodicita'    diversa    puo'    essere    stabilita
nell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1. 
  3. Il detentore invia  al  Gestore  del  Registro  nazionale  delle
sorgenti, di cui all'articolo 9, in formato elettronico  o  cartaceo,
una copia del registro delle sorgenti detenute, di cui  al  comma  1,
entro trenta giorni dall'istituzione del registro stesso. 
  4. Il detentore invia in formato elettronico o cartaceo, al Gestore
del Registro nazionale: 
    a) entro novanta giorni la  registrazione,  di  cui  all'allegato
III, relativa alla sorgente per la quale siano intervenute variazioni
nel trimestre solare precedente; 
    b)  se  nell'anno  solare  precedente   non   sono   sopravvenute
variazioni nel registro, una comunicazione scritta entro il 31  marzo
di ogni anno; 
    c) comunicazione di chiusura del registro,  unitamente  all'invio
dello stesso, entro novanta giorni dal giorno in cui il detentore non
effettua piu' pratiche con sorgenti; 
    d) copie del registro o  di  parti  di  esso  ogni  qualvolta  il
Gestore del Registro  nazionale  ne  faccia  richiesta;  questi  puo'
altresi' chiedere al detentore chiarimenti ed ulteriori informazioni,
in caso di incompletezza o insufficienza dei dati della sorgente,  di
cui all'allegato III, in particolare per quanto concerne i dati utili
ad identificare la sorgente, o i trasferimenti della sorgente stessa,
ivi compresi i soggetti  che  ai  trasferimenti  stessi  siano  stati
interessati. 
  5. I detentori che inviano le informazioni di cui ai commi 3 e 4 si
attengono, in particolare per quanto riguarda il formato  elettronico
del registro, alle modalita' di invio delle  informazioni  stesse  al
Gestore del Registro nazionale, secondo quanto stabilito e reso  noto
dal Gestore stesso; in ogni caso devono essere presenti  gli  estremi
che consentono di identificare il detentore e la sorgente. 
  6. Il detentore invia le informazioni di cui ai commi 3 e  4  anche
alla regione territorialmente competente. 
  7. Nel libretto di sorgente di cui all'articolo 7 e nel registro di
cui al presente  articolo  deve,  in  particolare,  essere  riportata
l'attivita'  del  radionuclide  alla  data  di  fabbricazione   della
sorgente; ove tale attivita' non sia nota  va  riportata  l'attivita'
della sorgente al momento della prima immissione sul mercato. 
  8.  Ogni   sorgente   e'   individuata   tramite   un   numero   di
identificazione univoco, di regola  apposto  dal  fabbricante  o  dal
fornitore. Se tale numero di identificazione non esiste, non e'  noto
o, comunque,  non  offre  garanzie  di  univocita',  il  Gestore  del
Registro nazionale provvede a formare un  numero  di  identificazione
univoco e ne da' comunicazione al  detentore,  il  quale  e'  tenuto,
oltre quanto previsto al  comma  4,  lettera  a),  a  riportarlo  sul
libretto di sorgente e sul registro delle sorgenti. 
  9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 230 del 1995, le sorgenti registrate ai  sensi
del presente decreto non sono soggette alle disposizioni  riguardanti
la denuncia di detenzione, la registrazione e la  contabilita'  delle
materie radioattive ai sensi della citata legge n. 1860  del  1962  e
del citato decreto legislativo n. 230 del 1995. 
 
          Nota all'art. 8:
              - Per  il  decreto legislativo n. 230 del 1995, nonche'
          per  la  legge  n.  1860  del  1962  si vedano le note alle
          premesse.