Art. 8. Registro delle sorgenti detenute 1. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la disponibilita', anche a titolo di pratiche comportanti l'effettuazione di commercio senza detenzione, nel quale sono riportate le informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate nell'allegato III, integrate con il numero di catalogo IAEA, ove a sua conoscenza. Il registro puo' essere tenuto sotto forma di archivio informatico oppure puo' constare di schede di registrazione conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le informazioni previste nell'allegato III. 2. Il detentore deve: a) istituire il registro delle sorgenti detenute entro trenta giorni dal momento in cui ha la disponibilita' della prima sorgente; b) tenere aggiornato il registro, riportando su di esso tutte le variazioni inerenti alla situazione delle sorgenti delle quali ha la disponibilita', entro trenta giorni dal momento in cui le variazioni si verificano; c) custodire con cura il registro in armadi o strutture resistenti al fuoco; d) effettuare, se il registro e' tenuto sotto forma di archivio informatico, almeno due copie del registro stesso su supporti informatici diversi da quello su cui esso e' memorizzato; e) in caso di variazioni, la periodicita' di effettuazione delle copie di cui alla lettera d) non puo' comunque essere superiore a un mese; una periodicita' diversa puo' essere stabilita nell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1. 3. Il detentore invia al Gestore del Registro nazionale delle sorgenti, di cui all'articolo 9, in formato elettronico o cartaceo, una copia del registro delle sorgenti detenute, di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'istituzione del registro stesso. 4. Il detentore invia in formato elettronico o cartaceo, al Gestore del Registro nazionale: a) entro novanta giorni la registrazione, di cui all'allegato III, relativa alla sorgente per la quale siano intervenute variazioni nel trimestre solare precedente; b) se nell'anno solare precedente non sono sopravvenute variazioni nel registro, una comunicazione scritta entro il 31 marzo di ogni anno; c) comunicazione di chiusura del registro, unitamente all'invio dello stesso, entro novanta giorni dal giorno in cui il detentore non effettua piu' pratiche con sorgenti; d) copie del registro o di parti di esso ogni qualvolta il Gestore del Registro nazionale ne faccia richiesta; questi puo' altresi' chiedere al detentore chiarimenti ed ulteriori informazioni, in caso di incompletezza o insufficienza dei dati della sorgente, di cui all'allegato III, in particolare per quanto concerne i dati utili ad identificare la sorgente, o i trasferimenti della sorgente stessa, ivi compresi i soggetti che ai trasferimenti stessi siano stati interessati. 5. I detentori che inviano le informazioni di cui ai commi 3 e 4 si attengono, in particolare per quanto riguarda il formato elettronico del registro, alle modalita' di invio delle informazioni stesse al Gestore del Registro nazionale, secondo quanto stabilito e reso noto dal Gestore stesso; in ogni caso devono essere presenti gli estremi che consentono di identificare il detentore e la sorgente. 6. Il detentore invia le informazioni di cui ai commi 3 e 4 anche alla regione territorialmente competente. 7. Nel libretto di sorgente di cui all'articolo 7 e nel registro di cui al presente articolo deve, in particolare, essere riportata l'attivita' del radionuclide alla data di fabbricazione della sorgente; ove tale attivita' non sia nota va riportata l'attivita' della sorgente al momento della prima immissione sul mercato. 8. Ogni sorgente e' individuata tramite un numero di identificazione univoco, di regola apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se tale numero di identificazione non esiste, non e' noto o, comunque, non offre garanzie di univocita', il Gestore del Registro nazionale provvede a formare un numero di identificazione univoco e ne da' comunicazione al detentore, il quale e' tenuto, oltre quanto previsto al comma 4, lettera a), a riportarlo sul libretto di sorgente e sul registro delle sorgenti. 9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, le sorgenti registrate ai sensi del presente decreto non sono soggette alle disposizioni riguardanti la denuncia di detenzione, la registrazione e la contabilita' delle materie radioattive ai sensi della citata legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del 1995.
Nota all'art. 8: - Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, nonche' per la legge n. 1860 del 1962 si vedano le note alle premesse.