Art. 2. 
 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
    a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo  status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio  1951,  ratificata  con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
    b) «domanda di protezione internazionale o  domanda  di  asilo  o
domanda»: la domanda presentata secondo  le  procedure  previste  dal
presente decreto, diretta ad ottenere lo status  di  rifugiato  o  lo
status di protezione sussidiaria; 
    c) «richiedente»: il cittadino straniero  che  ha  presentato  la
domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata  ancora
adottata una decisione definitiva; 
    d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione
europea il quale, per il timore fondato di  essere  perseguitato  per
motivi  di  razza,  religione,  nazionalita',  appartenenza   ad   un
determinato gruppo sociale o opinione politica, si  trova  fuori  dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a  causa
di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di  tale  Paese,
oppure se apolide si trova  fuori  dal  territorio  nel  quale  aveva
precedentemente la dimora abituale  e  per  lo  stesso  timore  sopra
indicato non puo' o, a causa di  siffatto  timore,  non  vuole  farvi
ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo  10  del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
    e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello  Stato
di   un   cittadino   straniero   quale    rifugiato,    a    seguito
dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo
le procedure definite dal presente decreto; 
    f) «persona ammissibile alla protezione  sussidiaria»:  cittadino
di un Paese non appartenente all'Unione europea  o  apolide  che  non
possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato,  ma  nei
cui  confronti  sussistono  fondati  motivi  di  ritenere   che,   se
ritornasse nel Paese di origine,  o,  nel  caso  di  un  apolide,  se
ritornasse nel  Paese  nel  quale  aveva  precedentemente  la  dimora
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire  un  grave  danno
come definito dall'articolo 14 del decreto  legislativo  19  novembre
2007, n. 251, e il quale non puo' o, a causa  di  tale  rischio,  non
vuole avvalersi della protezione di detto Paese; 
    g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino  straniero  quale  persona  ammessa  alla
protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda  di
protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente
decreto; 
    h) «minore non accompagnato»:  il  cittadino  straniero  di  eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi  causa,  nel
territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale; 
    i)  ACNUR:  l'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per   i
rifugiati; 
    m) «Paese di  origine  sicuro»:  il  Paese  inserito  nell'elenco
comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE. 
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riportano gli articoli 10 e 14 del citato decreto
          legislativo 19 novembre 2007 n. 251:
              «Art.  10  (Esclusione).  -  1. Lo straniero e' escluso
          dallo   status   di   rifugiato   se   rientra   nel  campo
          d'applicazione  dell'art. 1 D della Convenzione di Ginevra,
          relativo  alla  protezione  o  assistenza di un organo o di
          un'agenzia    delle   Nazioni   Unite   diversi   dall'Alto
          Commissariato  delle  Nazioni Unite per i rifugiati. Quando
          tale  protezione  o  assistenza cessa per qualsiasi motivo,
          senza   che  la  posizione  di  tali  stranieri  sia  stata
          definitivamente  stabilita  in conformita' delle pertinenti
          risoluzioni  adottate dall'assemblea generale delle Nazioni
          Unite,  essi  hanno  pieno accesso alle forme di protezione
          previste dal presente decreto.
              2.  Lo  straniero  e'  altresi' escluso dallo status di
          rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:
                a) che  abbia  commesso un crimine contro la pace, un
          crimine  di  guerra  o  un crimine contro l'umanita', quali
          definiti  dagli  strumenti  internazionali  relativi a tali
          crimini;
                b) che  abbia  commesso  al  di  fuori del territorio
          italiano,  prima  del rilascio del permesso di soggiorno in
          qualita'  di  rifugiato,  un  reato  grave ovvero che abbia
          commesso  atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati
          con  un  dichiarato  obiettivo politico, che possano essere
          classificati  quali  reati  gravi. La gravita' del reato e'
          valutata  anche  tenendo  conto  della  pena prevista dalla
          legge  italiana  per  il  reato  non inferiore nel minimo a
          quattro anni o nel massimo a dieci anni;
                c) che  si  sia  reso colpevole di atti contrari alle
          finalita'   e   ai  principi  delle  Nazioni  Unite,  quali
          stabiliti  nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta
          delle Nazioni Unite.
              3.  Il  comma 2  si  applica  anche  alle  persone  che
          istigano  o  altrimenti  concorrono  alla  commissione  dei
          crimini, reati o atti in esso previsti.».
              «Art. 14 (Danno grave). - 1. Ai fini del riconoscimento
          della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
                a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di
          morte;
                b) la  tortura  o  altra  forma di pena o trattamento
          inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese
          di origine;
                c) la  minaccia  grave e individuale alla vita o alla
          persona    di    un   civile   derivante   dalla   violenza
          indiscriminata  in situazioni di conflitto armato interno o
          internazionale.».
              - Per  la direttiva 2005/85/CE, si veda nelle note alle
          premesse.