Art. 4 
Commissioni territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezionen
                           internazionale 
 
  1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento  dello  status
di rifugiato, di  cui  all'articolo  1-quater  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39,  assumono  la  denominazione  di:  "Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione  internazionale",
di seguito: "Commissioni territoriali", e si avvalgono  del  supporto
organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta'  civili  e
l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
  2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero  massimo  di
dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi
e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni. 
  3. Le  Commissioni  territoriali  sono  nominate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno,  e  sono  composte,  nel  rispetto  del  principio   di
equilibrio di genere, da un funzionario della  carriera  prefettizia,
con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato,
da  un  rappresentante  di  un  ente  territoriale  designato   dalla
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da un  rappresentante
dell'ACNUR.  Per  ciascun  componente  sono  nominati  uno   o   piu'
componenti  supplenti.  L'incarico  ha   durata   triennale   ed   e'
rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su
richiesta del presidente della Commissione nazionale per  il  diritto
di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con  la
qualifica di componente a tutti  gli  effetti,  ogni  volta  che  sia
necessario,  in  relazione  a  particolari  afflussi  di  richiedenti
protezione internazionale,  in  ordine  alle  domande  per  le  quali
occorre disporre di particolari elementi  di  valutazione  in  merito
alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del  Ministero
degli affari esteri. Ove necessario, le  Commissioni  possono  essere
composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo  da
non oltre due anni appartenente  alle  amministrazioni  o  agli  enti
rappresentati nella  Commissione.  Al  presidente  ed  ai  componenti
effettivi o supplenti, per  ogni  partecipazione  alle  sedute  della
Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza.  L'ammontare  del
gettone  di  presenza  e'  determinato  con  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite  con  la
presenza della maggioranza dei componenti e deliberano  con  il  voto
favorevole di almeno tre componenti. In caso di  parita'  prevale  il
voto del presidente. 
  5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali  e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale  in  cui  e'
presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di
richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e  21  la
competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in
cui e' collocato il centro. 
  6. Le attivita' di  supporto  delle  commissioni  sono  svolte  dal
personale in  servizio  appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione
civile dell'interno. 
 
          Note all'art. 4:
              - L'art.  1-quater  del decreto-legge 30 dicembre 1989,
          n.   416,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28
          febbraio  1990,  n.  39,  abrogato  dal  presente  decreto,
          recava:
              "Commissioni territoriali".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  30 maggio  2005  n.  140  recante: "Attuazione
          della  direttiva  2003/9/CE  che  stabilisce  norme  minime
          relative  all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
          membri".
              "Art.  7 (Competenza delle Commissioni territoriali). -
          1.  Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate
          dai  richiedenti  ammessi  alle  misure  di accoglienza, ai
          sensi  dell'art. 5, comma 2, e' la Commissione territoriale
          nella  cui  circoscrizione  territoriale  e'  collocato  il
          centro individuato per l'accoglienza.
              2.  La  documentazione relativa alla domanda d'asilo e'
          trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi
          del  comma 1,  nei  casi in cui quest'ultima sia diversa da
          quella   individuata   secondo   l'art.  12,  comma 2,  del
          regolamento.".