Art. 4 Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezionen internazionale 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: "Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale", di seguito: "Commissioni territoriali", e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni. 3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro. 6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
Note all'art. 4: - L'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, abrogato dal presente decreto, recava: "Commissioni territoriali". - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140 recante: "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri". "Art. 7 (Competenza delle Commissioni territoriali). - 1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro individuato per l'accoglienza. 2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'art. 12, comma 2, del regolamento.".