Art. 3.
                  Obiettivi di risparmio energetico
  1.  Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono
individuati  con  i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE,
di  cui  all'articolo  14  della  direttiva  2006/32/CE,  predisposti
secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2.
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  7, ai fini della
misurazione   del   contributo  delle  diverse  misure  di  risparmio
energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano:
    a)  per  la  conversione delle unita' di misura, i fattori di cui
all'allegato I;
    b)  per  la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i
metodi  approvati  con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
su  proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalita'
di  cui  all'allegato IV della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono
aggiornati  sulla  base  delle  regole armonizzate che la Commissione
mettera' a disposizione.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  la  direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle
          premesse.