Art. 2.
               Documento sulla politica di prevenzione
  1. Il  gestore  degli stabilimenti di cui all'art. 1, deve redigere
il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,
di  cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999,
di  seguito  indicato  come "Documento", indicando, gli obiettivi che
intende  perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli
incidenti  rilevanti,  per  la  salvaguardia  dei  lavoratori,  della
popolazione  e  dell'ambiente, e che costituiscono, nel loro insieme,
la politica del gestore in materia.
  2.  Il  gestore  deve indicare nel documento i principi generali su
cui  intende  basare  la  politica  di cui al comma 1, indicando, tra
l'altro,   eventuali   adesioni   volontarie  a  normative  tecniche,
regolamenti, accordi e iniziative, non richiesti da norme cogenti.
  3.  Il  gestore  deve  riportare nel documento il proprio impegno a
realizzare,   adottare   e  mantenere  un  sistemadi  gestione  della
sicurezza,  in  attuazione a quanto richiesto dall'art. 7 del decreto
legislativo  n.  334,  del  17 agosto  1999,  e  in  attuazione della
politica definita come ai commi 1 e 2.
  4.  Il  gestore  deve  riportare  nel documento l'articolazione del
sistema  di  gestione  della  sicurezza  che  intende  adottare,  con
l'indicazione  dei  principi  e  dei  criteri a cui intende riferirsi
nella  sua  attuazione  ed  allegare il programma di attuazione dello
stesso  ed i relativi tempi. Nella suddetta articolazione deve essere
altresi' indicata l'elencazione dettagliata e la relativa descrizione
delle  singole  voci  che  costituiscono il sistema di gestione della
sicurezza  e,  qualora  il gestore faccia riferimento a norme o guide
tecniche  nazionali  o  internazionali, queste devono essere allegate
integralmente o per le parti effettivamente prese in considerazione.