Art. 2. Documento sulla politica di prevenzione 1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 1, deve redigere il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, di seguito indicato come "Documento", indicando, gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e che costituiscono, nel loro insieme, la politica del gestore in materia. 2. Il gestore deve indicare nel documento i principi generali su cui intende basare la politica di cui al comma 1, indicando, tra l'altro, eventuali adesioni volontarie a normative tecniche, regolamenti, accordi e iniziative, non richiesti da norme cogenti. 3. Il gestore deve riportare nel documento il proprio impegno a realizzare, adottare e mantenere un sistemadi gestione della sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 334, del 17 agosto 1999, e in attuazione della politica definita come ai commi 1 e 2. 4. Il gestore deve riportare nel documento l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza che intende adottare, con l'indicazione dei principi e dei criteri a cui intende riferirsi nella sua attuazione ed allegare il programma di attuazione dello stesso ed i relativi tempi. Nella suddetta articolazione deve essere altresi' indicata l'elencazione dettagliata e la relativa descrizione delle singole voci che costituiscono il sistema di gestione della sicurezza e, qualora il gestore faccia riferimento a norme o guide tecniche nazionali o internazionali, queste devono essere allegate integralmente o per le parti effettivamente prese in considerazione.