Art. 13 
 
                 Ufficio di segreteria del Consiglio 
 
1. Il segretario del Consiglio si avvale per l'espletamento dei  suoi
compiti dell'ufficio  di  segreteria  previsto  dall'articolo  7  del
codice, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri  dell'economia
e delle finanze e  della  difesa,  che  ne  stabilisce  le  norme  di
funzionamento e il numero dei componenti. 
2. L'ufficio di segreteria  e'  posto  alle  dipendenze  dirette  del
segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive  e
le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
3. All'ufficio di  segreteria,  costituito  da  personale  comandato,
militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato,  e'
preposto  un  direttore  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e della difesa, sentito il segretario del Consiglio. 
4. Il personale militare e civile di cui al comma 3 e'  comandato  su
richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del
contingente fissato dal comma 10. 
5. All'Ufficio e' preposto un direttore nominato ai sensi  del  comma
3, tra il personale militare e  civile  dello  Stato,  con  grado  di
generale di brigata o equivalente ovvero con qualifica  di  dirigente
superiore. In particolare, il direttore: 
a) dirige, provvede al  coordinamento  e  alla  programmazione  delle
attivita' dell'Ufficio, secondo le  indicazioni  del  segretario  del
Consiglio, ne controlla l'andamento e sovraintende alla tutela  della
sicurezza degli atti e della documentazione; 
b) assicura  il  collegamento  con  il  Segretariato  generale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini degli  adempimenti  di
competenza di quest'ultimo inerenti al comando di personale,  nonche'
alla disponibilita' della sede per l'Ufficio e per  le  riunioni  del
Consiglio supremo presso la  Presidenza  stessa,  salve  comunque  le
disposizioni di cui all'articolo 554 del codice. 
6. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti: 
a) assistenza al segretario per la preparazione  delle  riunioni  del
Consiglio,  nonche'  per  l'esecuzione   delle   determinazioni   del
Consiglio stesso; 
b)  supporto  conoscitivo  e  organizzativo  al  segretario  per   le
attivita'  del  Consiglio  e  dei  comitati   costituiti   ai   sensi
dell'articolo 8; 
c) supporto alle commissioni operanti ai sensi  dell'articolo  8,  ai
fini  dell'informazione  nonche'   dell'elaborazione   di   ricerche,
documentazione e  studi,  anche  giuridico-normativi,  nelle  singole
questioni attribuite alle commissioni stesse; 
d)  collegamento  con  le  segreterie  delle  competenti  commissioni
parlamentari, con i gabinetti dei Ministri componenti e  partecipanti
al Consiglio,  con  gli  uffici  degli  stati  maggiori  nonche'  del
segretario  generale  della  Difesa,  del  consigliere  militare  del
Presidente della Repubblica; 
e) predisposizione e aggiornamento di informazioni  e  documentazione
riguardanti la situazione della sicurezza e della difesa; 
f) tutela della riservatezza degli atti e della documentazione; 
g) attivita' strumentali al funzionamento dell'Ufficio e inerenti, in
particolare, la  gestione  amministrativo-contabile,  l'archivio,  il
personale e l'organizzazione. 
7. L'Ufficio e' cosi' articolato: 
a) servizio affari militari; 
b) servizio affari giuridici; 
c) segreteria organizzativa. 
8. I servizi provvedono agli  adempimenti  dell'Ufficio  indicati  al
comma 6, lettere b), c), d) ed e),  secondo  l'attribuzione  disposta
dal segretario del Consiglio. 
9. La segreteria organizzativa provvede agli adempimenti dell'Ufficio
indicati al comma 6, lettere a), f) e g). 
10. Il contingente organico dell'Ufficio e' stabilito in  16  unita',
cosi' suddivise: 
a) generale di brigata ed equivalente: 1; 
b) colonnello ed equivalente: 6; 
c) tenente, capitano, maggiore ed equivalente: 1; 
d) sottufficiali ed equivalente: 8.