Art. 7.

(Introduzione  degli  articoli 4-bis e 4-ter e modifiche all'articolo
             15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

  1.  Alla  legge  4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti
modificazioni:
  a) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  "Art. 4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere). -
1.  Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in
sede  di  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione  europea ovvero nelle
relazioni  con  altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga
conto  degli  indirizzi  definiti  dalle Camere in esito all'esame di
progetti  o  di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonche' su
ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea.
  2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per
le  politiche  europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito
dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non
abbia  potuto  conformarsi  agli  indirizzi  di  cui  al  comma 1, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero  il Ministro per le
politiche  europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le
appropriate motivazioni della posizione assunta.
  3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il
Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione
sui profili di cui al comma 2.
  Art.  4-ter. - (Programma nazionale di riforma). - 1. Il Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero  il  Ministro  per le politiche
europee  assicura  la  tempestiva  consultazione e informazione delle
Camere  nella  predisposizione dei programmi nazionali di riforma per
l'attuazione  in  Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e
l'occupazione nonche' delle relazioni annuali di attuazione.
  2.  Il  progetto  di  programma  nazionale di riforma e' trasmesso,
prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti
organi  parlamentari,  che  possono formulare osservazioni o adottare
atti  di  indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti
parlamentari";
  b) il comma 3 dell'articolo 15-bis e' sostituito dal seguente:
  "3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una
delle  due  Camere,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o il
Ministro  per  le  politiche  europee  trasmette tempestivamente alle
Camere,  in  relazione  a  specifici atti o procedure, informazioni e
documenti sulle attivita' e sugli orientamenti che il Governo intende
assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento";
  c)  al  comma  3-bis  dell'articolo 15-bis, le parole: "comunica al
Parlamento  le  informazioni  relative  a  tali atti" sono sostituite
dalle seguenti: "comunica al Parlamento le informazioni e i documenti
piu' significativi relativi a tali atti".
 
          Note all'art. 7. 
          - Si riporta il testo dell'art. 15-bis della  citata  legge
          n. 11 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
          «Art.  15-bis  (Informazione  al  Parlamento  su  procedure
          giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).
          - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
          per le politiche europee,  sulla  base  delle  informazioni
          ricevute dalle amministrazioni competenti,  trasmette  ogni
          tre mesi alle Camere e alla  Corte  dei  conti  un  elenco,
          articolato per settore e materia: 
          a) delle sentenze della Corte di giustizia delle  Comunita'
          europee e degli altri  organi  giurisdizionali  dell'Unione
          europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata  parte
          o  che  abbiano  rilevanti  conseguenze  per  l'ordinamento
          italiano; 
          b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 234
          del Trattato istitutivo della Comunita' europea o dell'art.
          35   del   Trattato   sull'Unione   europea    da    organi
          giurisdizionali italiani; 
          c) delle procedure  di  infrazione  avviate  nei  confronti
          dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del  Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  europea,   con   informazioni
          sintetiche sull'oggetto  e  sullo  stato  del  procedimento
          nonche' sulla natura delle eventuali violazioni  contestate
          all'Italia; 
          d) dei  procedimenti  di  indagine  formale  avviati  dalla
          Commissione europea  nei  confronti  dell'Italia  ai  sensi
          dell'art. 88, paragrafo 2, del  Trattato  istitutivo  della
          Comunita' europea. 
          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
          con il Ministro per le politiche  europee,  trasmette  ogni
          tre mesi alle Camere e alla Corte  dei  conti  informazioni
          sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario  degli
          atti e delle procedure di cui al comma 1.  Nel  caso  delle
          procedure di infrazione avviate ai sensi dell'art. 260  del
          Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione   europea,   le
          informazioni sono trasmesse ogni mese. 
          3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta
          di una delle due Camere, il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o il Ministro per le politiche  europee  trasmette
          tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici  atti
          o procedure, informazioni e  documenti  sulle  attivita'  e
          sugli orientamenti che il Governo intende  assumere  e  una
          valutazione dell'impatto sull'ordinamento. 
          3-bis. Quando uno degli atti della Comunita' europea di cui
          al comma 1 e' posto alla base di un  disegno  di  legge  di
          iniziativa governativa,  di  un  decreto-legge,  o  di  uno
          schema  di  decreto  legislativo   sottoposto   al   parere
          parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
          Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le
          informazioni e i documenti piu'  significativi  relativi  a
          tali atti. 
          3-ter. Le informazioni e i documenti  di  cui  al  presente
          articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalita' di  cui
          all'art. 19. 
          3-quater. Il  Governo  puo'  raccomandare  l'uso  riservato
          delle informazioni e dei documenti trasmessi.».