Art. 9. 
 
(Introduzione dell'articolo 4-quater nella legge 4 febbraio 2005,  n.
                                 11) 
 
1. Alla  legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  dopo  l'articolo  4-ter,
introdotto dall'articolo 7  della  presente  legge,  e'  inserito  il
seguente: 
«Art. 4-quater. – (Partecipazione  delle  Camere  alla  verifica  del
rispetto del principio di sussidiarieta'). – 1. Al fine di permettere
un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure  previste
dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato
della Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  sul  rispetto  del
principio di sussidiarieta' da parte dei progetti di atti legislativi
dell'Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche
europee, fornisce,  entro  tre  settimane  dall'inizio  del  suddetto
esame,  un'adeguata  informazione  sui   contenuti   e   sui   lavori
preparatori   relativi   alle   singole   proposte,   nonche'   sugli
orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende  assumere  in
merito. 
2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'amministrazione  con
competenza istituzionale prevalente per materia, puo' essere  fornita
in forma scritta e dovra', in particolare, avere ad oggetto: 
a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione  dei
punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e  dei  punti  per  i
quali si ritengano necessarie o opportune modifiche; 
b) l'impatto sull'ordinamento  interno,  anche  in  riferimento  agli
effetti   dell'intervento   europeo   sulle   realta'   regionali   e
territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e
sulle attivita' dei cittadini e delle imprese; 
c) una tavola di concordanza tra  la  proposta  di  atto  legislativo
dell'Unione europea e  le  corrispondenti  disposizioni  del  diritto
interno. 
3. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni  e
dei documenti trasmessi».