Art. 16. 
 
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
in materia di guida accompagnata e di  requisiti  per  la  guida  dei
                              veicoli) 
 
  1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni  e  che  sono
titolari di patente diguida e' consentita, a fini  di  esercitazione,
la guida di autoveicoli di  massa  complessiva  a  pieno  carico  non
superiore a 3,5 t, con esclusione del traino  di  qualunque  tipo  di
rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti  di  potenza  specifica
riferita alla tara di cui  all'articolo  117,  comma  2-bis,  purche'
accompagnati da  un  conducente  titolare  di  patente  di  guida  di
categoria B o superiore da almeno  dieci  anni,  previo  rilascio  di
un'apposita  autorizzazione  da  parte  del  competente  ufficio  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal  genitore
o dal legale rappresentante del minore. 
  1-ter.  Il  minore  autorizzato  ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'
procedere alla guida accompagnato da uno  dei  soggetti  indicati  al
medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci  ore  di  corso
pratico di guida, delle quali  almeno  quattro  in  autostrada  o  su
strade extraurbane e due in condizione di  visione  notturna,  presso
un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. 
  1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo
non puo' prendere posto, oltre al conducente,  un'altra  persona  che
non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere
munito di un apposito contrassegno  recante  le  lettere  alfabetiche
"GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo
122. 
  1-quinquies. Nelle ipotesi di  guida  di  cui  al  comma  1-bis  si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117  e,  in
caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di  cui  al
comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del
conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. 
  1-sexies. Nelle ipotesi di guida di  cui  al  comma  1-bis,  se  il
minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai  sensi  delle
disposizioni  del  presente  codice,  sono   previste   le   sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219,  e'  sempre
disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida  accompagnata.  Per
la  revoca   dell'autorizzazione   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 219, in quanto  compatibili.  Nell'ipotesi  di  cui  al
presente   comma   il   minore   non   puo'   conseguire   di   nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 
  1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui  al  comma  1-bis,  se  il
minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione,
si applicano le sanzioni amministrative previste  dall'articolo  122,
comma  8,  primo  e  secondo  periodo.  Si  applicano   altresi'   le
disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla lettera a) e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:
«Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino  a  sessantotto
anni qualora il  conducente  consegua  uno  specifico  attestato  sui
requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica  specialistica
annuale, con oneri a carico del  richiedente,  secondo  le  modalita'
stabilite nel regolamento»; 
      2) alla lettera b) le  parole:  «fino  a  sessantacinque»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le parole:  «a
seguito di visita medica specialistica  annuale,»  sono  inserite  le
seguenti: «con oneri a carico del richiedente,»; 
      c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2,  chi  ha  superato
ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli  per  i
quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed  E,  qualora
consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione  medica
locale di cui al comma 4  dell'articolo  119,  a  seguito  di  visita
medica specialistica biennale, con oneri a  carico  del  richiedente,
rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici  e  psichici
prescritti». 
  2.  Con  regolamento  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da emanare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  norme  di
attuazione dei commi da  1-bis  a  1-septies  dell'articolo  115  del
decreto legislativo n. 285 del  1992,  introdotti  dal  comma  1  del
presente  articolo,  con  particolare  riferimento  alle   condizioni
soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione  puo'
essere richiesta e alle modalita' di rilascio  della  medesima,  alle
condizioni di espletamento dell'attivita' di  guida  autorizzata,  ai
contenuti e alle modalita' di certificazione del  percorso  didattico
che il minore  autorizzato  deve  seguire  presso  un'autoscuola,  ai
requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche
del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del  decreto
legislativo n.  285  del  1992,  come  rispettivamente  modificato  e
introdotto dalle lettere b) e c) del comma 1 del  presente  articolo,
facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e
psichici prescritti nell'ambito degli accertamenti di  cui  al  comma
2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi  di
cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge. 
 
 
          Note all'art. 16. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  115  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            115. Requisiti per la guida dei veicoli e  la  conduzione
          di animali. 
            1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo
          per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
            a)  anni  quattordici  per  guidare  veicoli  a  trazione
          animale o condurre animali da tiro, da  soma  o  da  sella,
          ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; 
            b) anni quattordici per guidare ciclomotori  purche'  non
          trasporti altre persone oltre al conducente; 
            c) anni sedici per  guidare:  motoveicoli  di  cilindrata
          fino a 125 cc che non trasportino altre  persone  oltre  al
          conducente; macchine agricole  o  loro  complessi  che  non
          superino i limiti di sagoma  e  di  peso  stabiliti  per  i
          motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h,  la
          cui guida  sia  consentita  con  patente  di  categoria  A,
          sempreche'  non  trasportino   altre   persone   oltre   al
          conducente; 
            d) anni diciotto per guidare: 
            1) ciclomotori, motoveicoli;  autovetture  e  autoveicoli
          per il trasporto promiscuo di persone e  cose;  autoveicoli
          per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine  agricole
          diverse da quelle indicate  alla  lettera  c),  ovvero  che
          trasportino altre persone  oltre  al  conducente;  macchine
          operatrici; 
            2)  autocarri,  autoveicoli  per   trasporti   specifici,
          autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose  la
          cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; 
            3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa  complessiva
          a pieno carico,  compresa  la  massa  dei  rimorchi  o  dei
          semirimorchi,  superi  7,5  t,   purche'   munito   di   un
          certificato di abilitazione  professionale  rilasciato  dal
          competente  ufficio  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri; 
            e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3)
          della lettera d), quando il conducente non sia  munito  del
          certificato di abilitazione professionale;  motocarrozzette
          ed autovetture in servizio di  piazza  o  di  noleggio  con
          conducente;  autobus,  autocarri,  autotreni,  autosnodati,
          adibiti al trasporto di persone, nonche' i mezzi adibiti ai
          servizi di emergenza. 
            1-bis. Ai minori che hanno compiuto  diciassette  anni  e
          che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini
          di  esercitazione,  la  guida  di  autoveicoli   di   massa
          complessiva a pieno carico  non  superiore  a  3,5  t,  con
          esclusione del traino di qualunque  tipo  di  rimorchio,  e
          comunque nel  rispetto  dei  limiti  di  potenza  specifica
          riferita alla tara di cui all'articolo  117,  comma  2-bis,
          purche' accompagnati da un conducente titolare  di  patente
          di guida di categoria B o superiore da almeno  dieci  anni,
          previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte  del
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,  su
          istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore  o  dal
          legale rappresentante del minore. 
            1-ter. Il minore autorizzato ai  sensi  del  comma  1-bis
          puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei  soggetti
          indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno
          dieci ore di corso pratico di  guida,  delle  quali  almeno
          quattro in autostrada o su  strade  extraurbane  e  due  in
          condizione di visione notturna,  presso  un'autoscuola  con
          istruttore abilitato e autorizzato. 
            1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al  comma  1-bis,
          sul veicolo non puo' prendere posto, oltre  al  conducente,
          un'altra persona che non sia l'accompagnatore.  Il  veicolo
          adibito a tale guida deve  essere  munito  di  un  apposito
          contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".  Chiunque
          viola le disposizioni del presente comma e' punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  comma  9
          dell'articolo 122. 
            1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis
          si  applicano  le  disposizioni   di   cui   al   comma   2
          dell'articolo 117 e, in caso  di  violazioni,  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui al comma  5  del  medesimo
          articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del  pagamento
          delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il
          genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con  il
          tutore del conducente minorenne autorizzato  ai  sensi  del
          citato comma 1-bis. 
            1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al  comma  1-bis,
          se il minore autorizzato commette violazioni per le  quali,
          ai sensi  delle  disposizioni  del  presente  codice,  sono
          previste le sanzioni amministrative accessorie di cui  agli
          articoli  218  e  219,  e'  sempre   disposta   la   revoca
          dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la  revoca
          dell'autorizzazione   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 219, in quanto compatibili.  Nell'ipotesi  di
          cui al presente comma il  minore  non  puo'  conseguire  di
          nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 
            1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma  1-bis,
          se il minore non  ha  a  fianco  l'accompagnatore  indicato
          nell'autorizzazione,    si    applicano     le     sanzioni
          amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e
          secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni  del
          comma 1-sexies del presente articolo. 
            2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: 
            a)  anni  sessantacinque   per   guidare   autotreni   ed
          autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico  sia
          superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
          anno,  fino  a  sessantotto  anni  qualora  il   conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento. 
            b)  anni  sessanta  per   guidare   autobus,   autocarri,
          autotreni,   autoarticolati,   autosnodati,   adibiti    al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per anno, fino a sessantotto  anni  qualora  il  conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento. 
            2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2,  chi  ha
          superato  ottanta   anni   puo'   continuare   a   condurre
          ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta  la  patente
          di categoria A, B, C, E,  qualora  consegua  uno  specifico
          attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui
          al comma 4 dell'articolo 119, a seguito  di  visita  medica
          specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente,
          rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici  e
          psichici richiesti. 
            3. Chiunque guida veicoli o  conduce  animali  e  non  si
          trovi nelle condizioni richieste dal presente  articolo  e'
          soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi,  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          78  a  euro  311.  Qualora  trattasi   di   motoveicoli   e
          autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          155 a euro 624. 
            4. Il minore degli anni diciotto, munito  di  patente  di
          categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata  superiore
          a 125 cc o che trasporta altre persone  su  motoveicoli  di
          cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro
          155.  La  stessa  sanzione  si  applica  al  conducente  di
          ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto
          gli anni diciotto 
            5.  Chiunque,  avendo  la  materiale  disponibilita'   di
          veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
          persone che non si trovino nelle condizioni  richieste  dal
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 38  a  euro  155  se  si
          tratta  di  veicolo  o  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 se si tratta di
          animali. 
            6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,  quando
          commesse  con  veicoli  a  motore,  importano  la  sanzione
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per  giorni
          trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del
          titolo VI 
            - Il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' riportato nelle nota all'art. 11