Art. 10 
 
 
                 Termine di pagamento delle parcelle 
 
  1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella  o  dell'avviso
di parcella senza che sia stata contestata la congruita' dei compensi
addebitati, in caso di mancato integrale pagamento,  alla  parte  non
pagata si applicano gli interessi di  mora  al  tasso  legale,  fermo
restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale
o transattiva.