Art. 10 Termine di pagamento delle parcelle 1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruita' dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.