Art. 4 
 
 
                        Valore della pratica 
 
  1.  Per  stabilire  il  valore  della   pratica   ai   fini   della
determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati
nei singoli articoli della presente tariffa. 
  2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile,
si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di  cui
all'articolo 26. 
  3. Qualora vi sia una manifesta  sproporzione  tra  le  prestazioni
svolte e gli onorari  stabiliti,  con  riferimento  al  valore  della
pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50 della  presente
tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati con parere del
Consiglio dell'Ordine di appartenenza,  su  istanza  documentata  del
cliente o del professionista, sulla  base  di  criteri  e  misure  di
equita' che tengano conto della gravita' della sperequazione, nonche'
dell'entita' dell'impegno professionale, e comunque  nei  limiti  dei
massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45,  47,  48  e  50.  Il
cliente e' convocato per essere  sentito  in  sede  di  rilascio  del
parere di liquidazione di cui all'articolo 12, comma 1,  lettera  i),
del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. 
  4. Qualora vi sia una manifesta  sproporzione  tra  le  prestazioni
svolte e gli  onorari  stabiliti  con  riferimento  al  valore  della
pratica,  puo'   essere   richiesto,   concordemente   dalle   parti,
l'intervento del Consiglio dell'Ordine  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 1, lettera h) del decreto legislativo 28 giugno 2005,  n.  139.
In tal caso, il Consiglio dell'Ordine determina gli  onorari  secondo
criteri e misure  di  equita',  tenuto  conto  della  gravita'  della
sperequazione, nonche' dell'entita' dell'impegno professionale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo 28 giugno 2005, n. 139: 
              «Art.  12  (Attribuzioni  del  Consiglio).  -   1.   Il
          Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal  presente
          decreto legislativo e  da  altre  norme  di  legge,  ha  le
          seguenti attribuzioni: 
                a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale,  gli
          iscritti nell'Albo, promuovendo i  rapporti  con  gli  enti
          locali;  restano  ferme  le  attribuzioni   del   Consiglio
          nazionale di cui all'art. 29, comma 1, lettera a); 
                b) vigila sull'osservanza della legge professionale e
          di  tutte  le  altre  disposizioni  che   disciplinano   la
          professione; 
                c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale  e
          provvede  alle  iscrizioni  e  cancellazioni  previste  dal
          presente ordinamento; 
                d) cura la tenuta  del  registro  dei  tirocinanti  e
          adempie agli obblighi  previsti  dalle  norme  relative  al
          tirocinio  ed  all'ammissione  agli  esami  di  Stato   per
          l'esercizio della professione; 
                e) cura l'aggiornamento  e  verifica  periodicamente,
          almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di
          legge  in  capo  agli  iscritti,  emettendo   le   relative
          certificazioni e comunicando  periodicamente  al  Consiglio
          nazionale tali dati; 
                f) vigila per la tutela dei titoli e  per  il  legale
          esercizio delle attivita'  professionali,  nonche'  per  il
          decoro e l'indipendenza dell'Ordine; 
                g) delibera i provvedimenti disciplinari; 
                h)  interviene  per  comporre  le  contestazioni  che
          sorgono, in dipendenza  dell'esercizio  professionale,  tra
          gli iscritti  nell'albo  e,  su  concorde  richiesta  delle
          parti, fra gli iscritti ed i loro clienti; 
                i) formula  pareri  in  materia  di  liquidazione  di
          onorari  a  richiesta  degli  iscritti  o  della   pubblica
          amministrazione; 
                l)  provvede   alla   organizzazione   degli   uffici
          dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro  sia
          necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine; 
                m)  designa  i  rappresentanti   dell'Ordine   presso
          commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; 
                n) delibera la convocazione dell'Assemblea; 
                o)  rilascia,  a  richiesta,  i  certificati   e   le
          attestazioni relative agli iscritti; 
                p) stabilisce un contributo annuale ed un  contributo
          per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonche' una tassa
          per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la
          liquidazione degli onorari; 
                q)  cura,  su  delega  del  Consiglio  nazionale,  la
          riscossione ed il  successivo  accreditamento  della  quota
          determinata ai sensi dell'art. 29; 
                r)  promuove,  organizza  e  regola   la   formazione
          professionale continua ed obbligatoria dei propri  iscritti
          e vigila sull'assolvimento di tale  obbligo  da  parte  dei
          medesimi.».