Art. 7 
 
 
                        Riduzioni particolari 
 
  1. Il professionista esercente la professione in un comune  il  cui
numero di abitanti  sia  inferiore  a  200.000  puo'  applicare  agli
onorari una riduzione non superiore al 15%. 
  2. Il professionista iscritto all'albo da meno di cinque anni  puo'
applicare agli onorari una riduzione non superiore al 30%.