Art. 7 Riduzioni particolari 1. Il professionista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 puo' applicare agli onorari una riduzione non superiore al 15%. 2. Il professionista iscritto all'albo da meno di cinque anni puo' applicare agli onorari una riduzione non superiore al 30%.