Art. 2 
 
 
Nuova capacita' di produzione ed efficienza  energetica  nel  sistema
                              elettrico 
 
  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, previa comunicazione al Presidente del Consiglio  dei  ministri,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro diciotto mesi  dalla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  individuata  una
procedura trasparente e non discriminatoria per la  realizzazione  di
nuova capacita' di produzione elettrica ovvero per l'introduzione  di
misure  di  efficienza  energetica  o  gestione  della   domanda   di
elettricita', da avviare, anche sulla base degli esiti dello scenario
di cui all'articolo 1, comma 2, nel  caso  in  cui  gli  impianti  di
generazione  in  costruzione  o  le  altre  misure  adottate  non  si
dimostrino  sufficienti  a  garantire  la   sicurezza   del   sistema
elettrico, anche con riferimento a specifiche zone di mercato. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  e'  responsabile
dell'organizzazione,  della  sorveglianza  e  del   controllo   della
procedura di gara di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».