Art. 4 Misure di salvaguardia 1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando e' minacciata l'integrita' fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia. 2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi. 3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea. 4. Le misure relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di azione preventivo di cui all'articolo 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.