Art. 4 
 
 
                       Misure di salvaguardia 
 
  1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando e'
minacciata l'integrita' fisica o la sicurezza  delle  persone,  delle
apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema  del  gas
naturale  o  del  sistema  elettrico,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico puo'  temporaneamente  adottare  le  necessarie  misure  di
salvaguardia. 
  2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il  minor  turbamento
possibile nel funzionamento del mercato interno e non  devono  andare
oltre  la  portata  strettamente  indispensabile   a   ovviare   alle
difficolta' improvvise manifestatesi. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio  le
misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati
e alla Commissione europea. 
  4. Le misure relative al sistema del gas naturale sono indicate nel
piano di azione preventivo di cui all'articolo 8 ed e' fatto  obbligo
alle imprese del gas naturale di rispettarle.