Art. 16 
 
 
            Flessibilita' degli stanziamenti di bilancio 
 
  1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche,  anche
in  termini  di  riqualificazione  della  spesa,  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare: 
    a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le  dotazioni
delle missioni e dei  programmi,  limitatamente  alle  spese  per  il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale
all'interno dell'amministrazione; 
    b) in sede di gestione  o  di  predisposizione  del  progetto  di
bilancio di  previsione,  variazioni  tra  le  dotazioni  finanziarie
rimodulabili  interne  a  ciascun  programma   ovvero   rimodulazioni
compensative tra programmi di diverse missioni. 
  Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili
le disposizioni in  materia  di  rimodulazione  delle  spese  di  cui
all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. Resta in ogni caso precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  in
conto capitale per finanziare spese correnti. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della  citata  legge
          n. 196 del 2009: 
              «Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
              1. Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3,  e  per  dare
          attuazione  e  stabilita'  al   federalismo   fiscale,   le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e  il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2,  comma  6,
          della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista  dall'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.».