Art. 44 

 

				 
        Qualita' del servizio fornito dalle imprese designate 

 
  1. Il comma 4 dell'articolo 61 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  L'Autorita'  fissa
obiettivi qualitativi per le  imprese  assoggettate  ad  obblighi  di
servizio universale. Nel fissare tali  obiettivi,  l'Autorita'  tiene
conto del parere dei soggetti interessati, applicando in  particolare
le modalita' stabilite all'articolo 38 e  nel  rispetto  delle  norme
tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e della normativa
CEPT.". 
 
          Note all'art. 44: 
              Il  testo   dell'articolo   61   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 61. Qualita' del servizio fornito  dalle  imprese
          designate. 
              1. L'Autorita'  provvede  affinche'  tutte  le  imprese
          designate soggette agli obblighi  previsti  dagli  articoli
          54, 55, 56, 57 e  59,  comma  2,  pubblichino  informazioni
          adeguate  ed  aggiornate  sulla   loro   efficienza   nella
          fornitura del servizio universale, basandosi sui  parametri
          di qualita' del servizio, sulle definizioni e sui metodi di
          misura  stabiliti  nell'allegato  n.  6.  Le   informazioni
          pubblicate sono comunicate anche all'Autorita'. 
              2.  L'Autorita'  puo'   inoltre   specificare,   previa
          definizione di parametri  idonei,  norme  supplementari  di
          qualita'  del  servizio  per  valutare  l'efficienza  delle
          imprese nella fornitura  dei  servizi  agli  utenti  finali
          disabili e ai consumatori  disabili.  L'Autorita'  provvede
          affinche' le informazioni sull'efficienza delle imprese  in
          relazione a detti parametri siano  anch'esse  pubblicate  e
          messe a sua disposizione. 
              3. L'Autorita' specifica, con  appositi  provvedimenti,
          contenuto,  forma  e  modalita'  di   pubblicazione   delle
          informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali  e
          i consumatori  abbiano  accesso  a  informazioni  complete,
          comparabili e di facile impiego. 
              4.  L'Autorita'  fissa  obiettivi  qualitativi  per  le
          imprese assoggettate ad obblighi  di  servizio  universale.
          Nel fissare tali obiettivi,  l'Autorita'  tiene  conto  del
          parere dei soggetti interessati, applicando in  particolare
          le modalita' stabilite all'articolo 38 e nel rispetto delle
          norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e
          della normativa CEPT. 
              5. L'Autorita' controlla il  rispetto  degli  obiettivi
          qualitativi da parte delle imprese designate. 
              6.  L'Autorita'  adotta,   a   fronte   di   perdurante
          inadempimento  degli   obiettivi   qualitativi   da   parte
          dell'impresa, misure specifiche a norma  del  Capo  II  del
          presente Titolo.  L'Autorita'  puo'  esigere  una  verifica
          indipendente  o   una   valutazione   dei   dati   relativi
          all'efficienza,  a  spese  dell'impresa  interessata,  allo
          scopo di garantire l'esattezza e la comparabilita' dei dati
          messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi  di
          servizio universale.".