Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento di quelli di nuova istituzione. 2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.