Art. 7 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli organi dell'Istituto in  carica  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto sono prorogati sino  all'insediamento  di
quelli di nuova istituzione. 
  2. La nomina  del  Presidente  dell'Istituto,  dei  componenti  del
Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio
dei revisori deve intervenire entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.