Art. 8 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e  dei
regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, sono abrogati: 
    a) la legge 7 agosto 1973, n. 519; 
    b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre  1994,
n. 754; 
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n.
70, ad eccezione dell'articolo 1. 
  2. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dello  statuto  e  dei
regolamenti di cui agli articoli  2  e  3,  rimangono  in  vigore  le
attuali norme sul funzionamento e  sull'organizzazione  dell'Istituto
superiore di sanita', nei limiti della  loro  compatibilita'  con  le
disposizioni del presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - La legge 7 agosto 1973, n. 519 che  reca:  "Modifiche
          ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto
          superiore di sanita'" e' abrogata dalla data di entrata  in
          vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli
          2 e 3 del presente decreto. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          settembre 1994, n. 754 che reca:  "Regolamento  concernente
          l'organizzazione   ed   il   funzionamento    dell'Istituto
          superiore di sanita'" e' abrogato dalla data di entrata  in
          vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli
          2 e 3 del presente decreto. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
          2001, n. 70 per il quale vedasi le note all'articolo 2,  e'
          abrogato, ad  eccezione  dell'articolo  1,  dalla  data  di
          entrata in vigore dello statuto e dei  regolamenti  di  cui
          agli articoli 2 e 3 del presente decreto.