Art. 8 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, sono abrogati: a) la legge 7 agosto 1973, n. 519; b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754; c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ad eccezione dell'articolo 1. 2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo.
Note all'art. 8: - La legge 7 agosto 1973, n. 519 che reca: "Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'" e' abrogata dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754 che reca: "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'" e' abrogato dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 per il quale vedasi le note all'articolo 2, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 1, dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.