Art. 7 (L)
                  Competenze particolari dei Comuni
  1.  Il Comune puo' espropriare:     a) le aree inedificate e quelle
su  cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona
o  abbiano  carattere  provvisorio,  a  seguito dell'approvazione del
piano  regolatore  generale,  per  consentirne  l'ordinata attuazione
nelle  zone  di espansione;     b) l'immobile al quale va incorporata
un'area  inserita  in  un  piano  particolareggiato e non utilizzata,
quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le
proprie   determinazioni,   entro  il  termine  di  sessanta  giorni,
decorrente  dalla  ricezione  di un avviso del dirigente dell'ufficio
per  le  espropriazioni;     c) gli immobili necessari per delimitare
le  aree  fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di
mancato  accordo  tra  i proprietari del comprensorio;     d) le aree
inedificate   e   le  costruzioni  da  trasformare  secondo  speciali
prescrizioni,  quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a
novanta  giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del
consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)