Art. 3.
Incentivi   per   il  rientro  in  Italia  di  ricercatori  residenti
                             all'estero

  1.  I  redditi  di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, ((
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano
non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata
attivita'  di  ricerca  all'estero  presso  universita'  o  centri di
ricerca  pubblici  o  privati  per almeno due anni continutivi )) che
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto o in uno dei
cinque  anni  solari  successivi  ((  vengono  ))  a svolgere la loro
attivita'  in  Italia,  e  che conseguentemente divengono fiscalmente
residenti  nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10
per  cento,  ai  fini  delle  imposte  dirette, e non concorrono alla
formazione  del  valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive. L'incentivo di cui al presente comma si
applica   nel   periodo  d'imposta  in  cui  il  ricercatore  diviene
fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di
imposta  successivi  ((  sempre  che permanga la residenza fiscale in
Italia. ))