Art. 4.
                   Istituto italiano di tecnologia

  1.  E'  istituita  la  fondazione  denominata  Istituto italiano di
tecnologia  (IIT)  con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico
del  Paese  e  l'alta  formazione  tecnologica,  favorendo  cosi'  lo
sviluppo  del  sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione
instaura  rapporti  con  organismi  omologhi  in  Italia  e  assicura
l'apporto   di  ricercatori  italiani  e  stranieri  operanti  presso
istituti esteri di eccellenza.
  2.  Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione
degli  organi  dell'Istituto,  della  composizione  e dei compiti, e'
approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica, su proposta
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti  i  Ministri
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e dell'economia e
delle finanze.
  3.  Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da
apporti  dello  Stato,  di soggetti pubblici e privati; le attivita',
oltre  che  dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi
di  enti  pubblici  e  di  privati.  Alla  fondazione  possono essere
concessi  in  comodato  beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio  disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento
di  beni  di  particolare valore artistico e storico e' effettuato di
intesa  con  il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali e non
modifica  il  regime  giuridico,  previsto  dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
  4.  Al  fine  di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di
tecnologia,   i   soggetti   fondatori  di  fondazioni  di  interesse
nazionale,  nonche'  gli  enti ad essi succeduti, possono disporre la
devoluzione   di   risorse   all'Istituto  fino  a  2  anni  dopo  la
pubblicazione  dello  statuto  di  cui  al  comma  2,  con modifiche,
soggette   all'approvazione   dall'autorita'  vigilante,  degli  atti
costitutivi  e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui
al  comma  2,  vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto
per  tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che
hanno disposto la devoluzione.
  5.  Ai  fini  del  rapido  avvio  delle  attivita' della fondazione
Istituto   italiano   di   tecnologia,   con   decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da adottare entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione
ed  un  collegio  dei  revisori.  Il  commissario  unico con i poteri
dell'organo  monocratico  realizza  il  rapido  avvio delle attivita'
della  fondazione  Istituto  italiano di tecnologia in un periodo non
superiore a due anni (( dalla sua istituzione )) di cui al comma 1 ed
al termine rende il proprio bilancio di mandato.
  6.  Per  lo  svolgimento dei propri compiti il commissario unico e'
autorizzato  ad  avvalersi,  fino  al  limite massimo di 10 unita' di
personale,  anche  delle  qualifiche  dirigenziali,  all'uopo messo a
disposizione   su  sua  richiesta,  secondo  le  norme  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  da enti ed organismi di cui all'(( articolo
)) 1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni. Puo' avvalersi, inoltre,
della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali
ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari.
  7.  Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa depositi
e  prestiti  e'  autorizzata  alla  emissione  di obbligazioni e alla
contrazione  di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni
di  euro.  Nell'ambito  della  predetta  somma  la  Cassa  depositi e
prestiti  e'  autorizzata  ad  effettuare  anticipazioni di cassa, in
favore  del  commissario  unico  nei  limiti  di  importo complessivi
stabiliti  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che
fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
  8.  Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti  al  commissario  unico  devono  affluire  in apposito conto
corrente  infruttifero  aperto  presso  la  Tesoreria  centrale dello
Stato, intestato alla fondazione Istituto italiano di tecnologia e ne
costituiscono il patrimonio iniziale.
  9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dal  2005  e  per  un  massimo  di venti anni, al rimborso alla Cassa
depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle
somme  anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri decreti.
Gli  interessi  di  preammortamento,  calcolati  applicando lo stesso
tasso  del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle
anticipazioni   sono   predeterminati   e  capitalizzati  con  valuta
coincidente  all'inizio  dell'ammortamento  e sono corrisposti con le
stesse modalita', anche di tasso e di tempo.
  10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, e'
autorizzata  la  spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100
milioni  di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme
possono  essere  utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui
contratti dall'Istituto.
  11.  Tutti  gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
fondazione  e  di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale.
  12.  All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si
provvede  con  quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.