Art. 10. 
                      (Poteri degli ispettori) 
 
  Gli enti ispezionati hanno  l'obbligo  di  mettere  a  disposizione
dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e  di  fornire
altresi' i dati, le informazioni e i  chiarimenti  che  fossero  loro
richiesti. 
  Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il  verbale
e' redatto  in  tre  originali,  datati  e  sottoscritti,  oltre  che
dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente,  il  quale  puo'
farvi iscrivere le sue osservazioni. 
  Entro quindici giorni dalla data del  verbale,  l'ente  ispezionato
puo' presentare ulteriori osservazioni. 
  L'ispettore e' tenuto al segreto d'ufficio. 
  Uno degli originali rimane presso l'ente,  gli  altri  due  vengono
trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che  ha  disposto
la ispezione o al Ministero, a seconda che  si  tratti  di  ispezione
ordinaria o di ispezione straordinaria. 
  Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale
deve essere trasmessa, a  cura  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste,
entro trenta giorni dalla data del verbale. 
  Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero
dell'industria  e  commercio,  ove   trattasi   di   cooperative   di
produzione.