Art. 11.
                       (Effetti delle ispezioni)

    In  caso  di  constatate  gravi  irregolarita',  il Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del
  verbale,   ha  facolta',  valutate  le  circostanze  del  caso,  di
  diffidare  l'ente  a  provvedere  alla  regolarizzazione  entro  un
  termine stabilito.
    Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida
  di  cui  al  primo  comma  del  presente articolo, il Ministero del
  lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo',  nei  casi piu' gravi,
  decretare  la  cancellazione  dell'ente  dal registro prefettizio e
  dallo   schedario  generale,  nonche'  la  sua  decadenza  da  ogni
  beneficio   di   legge,   qualora   non  concorrano  motivi  per  i
  provvedimenti  di  cui  al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n.
  2288, convertito nella, legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio
  decreto-legge  11  dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4
  giugno  1931, n. 998, nonche' agli articoli 2543, 2544, 2545 Codice
  civile.
    I  provvedimenti  di cui ai precedente comma, allorche' si tratti
  di  cooperative  agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e
  della  previdenza sociale previa intesa con quello dell'agricoltura
  e  delle  foreste,  ed  ove  trattasi di cooperative di produzione,
  previa intesa con quello dell'industria e commercio.