Art. 2.
                             (Ispezioni)

  La   vigilanza  si  esercita  a  mezzo  di  ispezioni  ordinarie  e
straordinarie.
  Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due
anni;  esse  sono eseguite nei termini e con le modalita' che saranno
stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita
la Commissione centrale di cui all'art. 18.
  Le  ispezioni  straordinarie  hanno  luogo  ogni  volta  che  se ne
presenti   l'opportunita',   con   l'osservanza   delle  disposizioni
stabilite per le ispezioni ordinarie.
  Le  ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico
che  eventualmente  possano  essere disposte da altre Amministrazioni
dello Stato competenti per materia.