Art. 5.
            (Riconoscimento delle associazioni nazionali)

  Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con
decreto  del  Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale ed e'
produttivo  anche  degli  effetti  giuridici  di  cui all'art. 12 del
Codice civile.
  Per  ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali debbono
presentare apposita istanza ai Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  corredata  da  una  copia  dell'atto  costitutivo  e  dello
statuto,  dall'eventuale  regolamento interno, dalle dichiarazioni di
adesione  di  non  meno  di  mille  enti cooperativi associati con la
indicazione  per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui
risulti  il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e
direttori  in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a
trattare per conto dell'associazione richiedente.
  Le  associazioni  richiedenti debbono comprovare la loro efficienza
centrale  e  periferica  e  presentare un elenco di revisori, formato
secondo  le prescrizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale  cui  compete  altresi'  la facolta' di
richiedere   qualsiasi   altra   documentazione  atta  a  fornire  la
dimostrazione  della  idoneita'  delle  associazioni  ad assolvere le
funzioni di vigilanza sulle cooperative associate.