Art. 6.
                   (Vigilanza sulle associazioni)

  Le associazioni nazionali come sopra riconosciute - sono sottoposte
alla  vigilanza del Ministero del lavoro e, della previdenza sociale,
per quanto si attiene alla osservanza delle disposizioni del presente
decreto.
  Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro azione
a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse e' esercitata dal
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di intesa con i
Ministeri competenti per materia.
  Se  una  associazione  nazionale  non risulti in grado di assolvere
efficacemente  le  proprie  funzioni  il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  puo'  provvedere  alla  revoca  del  decreto  di
riconoscimento,  sentita la Commissione centrale per le cooperative o
in caso di urgenza il suo Comitato.