Art. 7.
           (Norme e contributi per le ispezioni ordinarie)

  Nell'esecuzione  delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati le associazioni nazionali sono tenute ad osservare le norme
che  saranno  stabilite  dal  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
  Il   Ministero   stabilisce   inoltre  i  contributi  dovuti  dalle
cooperative   alle   associazioni  nazionali  per  l'esercizio  della
vigilanza.