Art. 8.
       (Spese per le ispezioni eseguite da funzionari statali)

  Le  competenze  spettanti agli ispettori per le ispezioni di cui ai
comma  2  e  3  dell'art. 3, nel caso in cui dal verbale di ispezione
risultino  accertate  gravi  irregolarita',  sono a carico degli enti
ispezionati  e sono corrisposte nella misura stabilita dalle norme in
vigore per i funzionari dello Stato.