Art. 9.
                            Contestazioni

  1.  I  commissari  e  le  giurie operanti negli ippodromi non hanno
titolo   per   giudicare   contestazioni  o  reclami  concernenti  le
scommesse.
  2.  Chiunque  effettui  scommesse  sulle  corse dei cavalli accetta
incondizionatamente le norme contenute nel presente provvedimento.