Art. 3. 
 
  Le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla Sezione autonoma
per l'esercizio del  credito  alberghiero  e  turistico  della  Banca
nazionale del lavoro, in base alle  disposizioni  dell'art.  2  della
presente legge, continueranno ad affluire alla Sezione  stessa  anche
dopo l'avvenuta formazione del fondo particolare di cui  all'art.  10
della legge 29 luglio 1949, n. 481. 
  Le quote come sopra affluite alla Sezione, ad  avvenuta  formazione
del suddetto fondo particolare, sono devolute: 
    a) per il 50 per cento del loro ammontare ad incremento del Fondo
speciale, di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 12 agosto  1937,
n. 1561, all'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946,  n.
453 e all'art. 9 della legge 29 luglio 1949, n. 481, fino a che detto
Fondo non abbia raggiunto l'importo massimo di lire 3 miliardi; 
    b) per il venti per cento del loro ammontare,  con  quote  minime
arrotondate a  lire  10  milioni,  quale  partecipazione  statale  al
capitale della S. A. C. A. T. fino a che il capitale  della  predetta
Sezione non abbia raggiunto l'ammontare di lire 1 miliardo; 
    c) per il 30 per cento del loro ammontare,  tramite  il  bilancio
dello Stato, ad incremento del fondo di rotazione  costituito  presso
il Commissariato per il turismo, ai sensi dell'art. 1 della  legge  4
agosto 1955,  n.  691,  sulle  provvidenze  a  favore  dell'industria
alberghiero.