Art. 14. 
                       Assemblea straordinaria 
 
  Il presidente, oltre che nel caso di cui  all'articolo  precedente,
convoca l'assemblea ogni  volta  che  lo  deliberi  il  Consiglio  di
propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto,  con
l'indicazione degli argomenti da trattare,  da  parte  di  almeno  un
quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine. 
  Tale convocazione deve essere fatta non oltre  dieci  giorni  dalla
deliberazione o dalla richiesta.