Art. 15.
                    Norme comuni per le assemblee

  Il  presidente  e  il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono
rispettivamente   le   funzioni   di   presidente   e  di  segretario
dell'assemblea.  In  caso di impedimento del presidente si applica il
disposto  dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, la
assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.
  L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
  Per  le  assemblee  previste dai due articoli precedenti si applica
per quant'altro il disposto dell'articolo 4.