Art. 15. Norme comuni per le assemblee Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.