Art. 3. 
        Composizione dei Consigli regionali o interregionali 
 
  I  Consigli  regionali  o  interregionali  sono   composti   da   6
professionisti  e  3  pubblicisti,  scelti  tra  gli   iscritti   nei
rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano  almeno  5
anni di anzianita' di iscrizione. Essi  sono  eletti  rispettivamente
dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in  regola
con il  pagamento  dei  contributi  dovuti  all'Ordine,  a  scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta di voti.