Art. 3. Composizione dei Consigli regionali o interregionali I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianita' di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.