Art. 4. Elezione dei Consigli dell'Ordine L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindi giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione e' stabilita a distanza di otto giorni dalla prima. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando intervenga almeno la meta' degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.