Art. 4. 
                  Elezione dei Consigli dell'Ordine 
 
  L'assemblea per l'elezione dei membri  del  Consiglio  deve  essere
convocata almeno venti giorni prima della scadenza del  Consiglio  in
carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta
raccomandata almeno quindi giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi
i sospesi dall'esercizio della professione. 
  L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e
stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima
ed in seconda convocazione. La seconda convocazione  e'  stabilita  a
distanza di otto giorni dalla prima. 
  L'assemblea e'  valida  in  prima  convocazione  quando  intervenga
almeno la meta' degli iscritti, e in seconda  convocazione  qualunque
sia il numero degli intervenuti.