Art. 7. Durata in carica del Consiglio Sostituzioni I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.