Art. 7. 
             Durata in carica del Consiglio Sostituzioni 
 
  I componenti del Consiglio restano in carica  tre  anni  e  possono
essere rieletti. 
  Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a  mancare,
per qualsiasi causa, lo sostituisce  il  primo  dei  non  eletti  del
rispettivo elenco. 
  I componenti cosi' eletti rimangono in carica  fino  alla  scadenza
del Consiglio.