Art. 2. 
         Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche 
 
  La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito  nel
secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalita', il comune di
iscrizione anagrafica e, se diverso,  quello  di  domicilio  fiscale,
l'indirizzo  e  lo  stato  civile   del   contribuente   nonche'   la
denominazione della ditta se il contribuente  e'  imprenditore  e  il
luogo o i luoghi  in  cui  sono  tenute  e  conservate  le  scritture
contabili prescritte dal presente decreto e  da  altre  disposizioni.
Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui
redditi sono imputati  al  contribuente  o  per  le  quali  competono
deduzioni o detrazioni ai sensi  degli  articoli  10,  15  e  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,  e
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 599. 
  Devono inoltre  essere  specificati  i  seguenti  dati  e  notizie,
relativi sia al contribuente che alle altre persone di cui  al  comma
precedente: 
    1)  disponibilita'  di  aeromobili  da   turismo,   di   navi   e
imbarcazioni da diporto, di cavalli da equitazione o da  corsa  e  di
autoveicoli per il trasporto di persone, sempre che  non  siano  beni
relativi ad impresa; 
    2) residenze secondarie a disposizione permanente  o  temporanea,
in Italia o all'estero; 
    3) numero dei collaboratori familiari, precettori, governanti  ed
altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia; 
    4) disponibilita' di riserve di caccia. 
  Devono inoltre essere indicati i canoni per i  fabbricati  dati  in
locazione  e  ogni  altro   elemento   richiesto   nel   modello   di
dichiarazione di cui al successivo art. 8.