Art. 9 
          Termini per la presentazione delle dichiarazioni 
 
  Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui  all'art.  6
devono presentare la dichiarazione entro il 31 marzo di ciascun  anno
per i redditi dell'anno solare precedente. 
  I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche  tenuti
all'approvazione del bilancio  o  del  rendiconto  entro  un  termine
stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo  devono  presentare  la
dichiarazione  entro  un  mese  dall'approvazione  del   bilancio   o
rendiconto. Sei il  bilancio  non  e'  stato  approvato  nel  termine
stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla
scadenza del termine stesso. 
  Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine  del
periodo d'imposta. 
  I sostituti d'imposta, anche se soggetti  all'imposta  sul  reddito
delle  persone  giuridiche,  devono   presentare   la   dichiarazione
prescritta dall'art. 7 entro il  31  marzo  di  ciascun  anno  per  i
pagamenti fatti  nell'anno  solare  precedente  ovvero,  nell'ipotesi
indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di  cui
e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. 
  Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art.  7  la  dichiarazione
deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi
propri. 
  Le dichiarazioni  presentate  entro  un  mese  dalla  scadenza  del
termine sono valide salvo il disposto del sesto comma  dell'art.  46.
Le  dichiarazioni  presentate  con  ritardo  superiore  al  mese   si
considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la
riscossione delle imposte dovute in  base  agli  imponibili  in  esse
indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.