Art. 2.
             (Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici)

  Il  trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non
spetta:
    a)  agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza,
a  casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme
dei   relativi   ordinamenti,   fatta   eccezione  per  il  personale
dell'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello Stato, per il quale si
applicano  le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte
del presente testo unico;
    b)  al  personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per
periodi  inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di
istruzione  primaria e secondaria e degli istituti professionali e di
istruzione  artistica;  detti  dipendenti  sono  iscritti, ai fini di
quiescenza,     all'assicurazione     generale    obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
    c)  ai  dipendenti  civili non di ruolo che, ai sensi delle norme
anteriori  all'entrata  in  vigore  del presente testo unico, abbiano
optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.
  Nei  casi  in  cui  gli  ordinamenti pensionistici di casse o fondi
speciali  rinviano  alle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza dei
dipendenti  statali,  si  intendono  applicabili  le disposizioni del
presente testo unico.