Art. 216.

  Dopo  l'articolo  34  delle  disposizioni  di attuazione del codice
civile e' inserito il seguente:
  "Art.  34-bis.  -  Il  notaio  rogante  deve, nel termine di trenta
giorni  dalla  data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di
modifica  delle  convenzioni,  ovvero di quella dell'omologazione del
caso  previsto  dal  secondo  comma  dell'articolo  163  del  codice,
richiedere  l'annotazione  a  margine  dell'atto  di matrimonio della
convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
  Nello   stesso   termine   deve  richiedere  l'annotazione  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice".