Art. 217. L'articolo 35 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e sostituito dal seguente: "Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice e' autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e' minore. Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni".