Art. 217.

  L'articolo  35  delle disposizioni d'attuazione del codice civile e
sostituito dal seguente:
  "Il  riconoscimento  di  cui al secondo comma dell'articolo 251 del
codice  e'  autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da
riconoscere e' minore.
  Sulla  domanda  di  legittimazione,  di  adozione e di revoca della
adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni".